DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 142/2013 - Regolamento concernente la composizione e le modalita' di funzionamento della Commissione...

Regolamento concernente la composizione e le modalita' di funzionamento della Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali, a norma dell'articolo 155, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (13G00186)

Numero 142 Anno 2013 GU 19.12.2013 Codice 13G00186

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-11-08;142

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Oggetto del regolamento

Comma 2

Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 155, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di seguito: «testo unico», disciplina la composizione e le modalita' di funzionamento della Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali, di seguito: «Commissione».


La Commissione esercita le funzioni e i compiti a essa attribuiti dalla parte II del testo unico e dalle altre disposizioni in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.


Art. 2

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Comma 1

Composizione della Commissione

Comma 2

Per ciascun componente, ad eccezione del presidente, del vicepresidente e dei direttori centrali, viene designato un supplente.


La Commissione puo' essere convocata in seduta plenaria, con la partecipazione di tutti i membri effettivi, per individuare criteri di massima cui informare l'attivita' istruttoria e la verifica dei provvedimenti da sottoporre all'esame della Commissione, nel rispetto delle norme del presente regolamento.


La partecipazione ai lavori della Commissione e' a titolo gratuito e non da' diritto ad alcun compenso o rimborso spese.


Art. 3

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Comma 1

Segreteria della Commissione

Comma 2

La Commissione, ai fini dell'espletamento delle funzioni assegnate, si avvale del personale di cui all'articolo 243-quater, comma 2, del testo unico, che opera nell'ambito della segreteria della Commissione. La segreteria fa riferimento all'ufficio competente in materia di risanamento degli enti dissestati della Direzione centrale della finanza locale, se trattasi di problematiche prettamente finanziarie, ovvero all'ufficio competente in materia di personale degli enti locali della Direzione centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali, se trattasi di aspetti organizzativi e gestionali del personale di detti enti. Tali uffici, quando svolgono attivita' di segreteria della Commissione, sono chiamati ad operare in sinergia, raccordandosi reciprocamente e realizzando il coordinamento richiesto dall'eventuale assunzione di atti istruttori avviati congiuntamente in seno alla Commissione.


Art. 4

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Comma 1

Svolgimento delle sedute

Comma 2

Per la validita' delle sedute della Commissione e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.


Le delibere della Commissione sono assunte a maggioranza dei presenti ed in caso di parita' prevale il voto del presidente. Il componente effettivo impossibilitato a partecipare alla seduta avverte tempestivamente la segreteria della Commissione ed il proprio supplente che, solo in tal caso, interviene alla seduta stessa.
Qualora, per tre sedute consecutive, il componente effettivo ed il supplente risultano assenti senza giustificato motivo, l'amministrazione di appartenenza provvede alle nuove designazioni.


Quando la seduta non possa aver luogo per mancanza del numero legale, ne e' redatto verbale, nel quale sono indicati i nomi degli intervenuti e l'ora in cui e' proclamata deserta la seduta.


Art. 5

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Comma 1

Procedimento del controllo

Comma 2

I provvedimenti adottati dagli amministratori degli enti locali e dagli organi straordinari della liquidazione dei medesimi enti soggetti al controllo della Commissione sono trasmessi alla segreteria della Commissione.


La Commissione, ove debba pronunciarsi sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, esamina preventivamente i provvedimenti concernenti le assunzioni di personale e la rideterminazione della dotazione organica.


La segreteria facente capo all'ufficio di riferimento provvede all'istruttoria, richiedendo, ove necessario, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti da esaminare, ulteriori elementi utili per la valutazione dei provvedimenti sottoposti a controllo. In tal caso, gli enti locali interessati sono tenuti a fornire gli elementi integrativi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, se trattasi di rideterminazione della dotazione organica o di assunzioni, ed entro sessanta giorni, ai sensi degli articoli 256, 261 e 268-bis del testo unico, se trattasi di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, di piano di estinzione o di prosecuzione del dissesto. Conseguentemente, i termini di cui al comma 6 sono sospesi fino al ricevimento degli elementi integrativi richiesti.


La segreteria, conclusa l'istruttoria relativa ai provvedimenti trasmessi dagli enti locali, predispone, su indicazione del presidente o del vice presidente, l'ordine del giorno della seduta nel rispetto dei termini di cui al comma 6. Il presidente, avvalendosi della segreteria, assegna i provvedimenti medesimi ai singoli componenti, in qualita' di relatori, ai fini della formulazione di una proposta.


Il controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale si svolge prioritariamente sulla base della verifica della compatibilita' finanziaria dei provvedimenti, accertando se gli stessi comportano maggiori spese per gli enti locali, nel qual caso gli enti devono dimostrare di disporre di risorse finanziarie che assicurino strutturalmente la copertura finanziaria dei nuovi oneri.


Della seduta e' redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario. La segreteria, entro i dieci giorni successivi alla riunione nella quale sono state adottate le determinazioni della Commissione, ne da' comunicazione, anche attraverso posta elettronica, agli enti interessati. Nel caso di decorso del termine utile per il controllo, la segreteria comunica altresi' agli enti, entro cinque giorni, i provvedimenti che s'intendono approvati o i pareri che si intendono espressi in senso favorevole per decorrenza del termine.


Art. 6

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Comma 1

Audizione dei rappresentanti degli enti locali

Comma 2

Gli amministratori degli enti locali e gli organi straordinari della liquidazione dei medesimi enti, interessati all'esame dei propri provvedimenti da parte della Commissione, possono chiedere di essere ascoltati. In tal caso, prima di procedere all'esame e alla discussione dei provvedimenti, sono acquisiti i documenti relativi agli elementi e ai chiarimenti forniti. Dell'audizione e' redatto apposito verbale, allegato al verbale della seduta.


Art. 7

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Comma 1

Disposizioni finali

Art. 8

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.