DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento concernente le modalita' di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. (13G00176)

Numero 132 Anno 2013 GU 28.11.2013 Codice 13G00176

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-10-04;132

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Testo vigente

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Art. 2

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Comma 1

Contabilita' finanziaria ed economica


Le amministrazioni pubbliche affiancano, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, la contabilita' economico-patrimoniale alla contabilita' finanziaria e realizzano un sistema integrato di contabilita', in conformita' a quanto previsto nell'allegato 1.


Al fine di garantire l'integrazione contabile tra i moduli del piano di cui all'allegato 1, ciascuna voce del piano relativo alla contabilita' finanziaria viene correlata alle corrispondenti voci del piano relativo alla contabilita' economico-patrimoniale mediante schemi di transizione predisposti periodicamente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e pubblicati sul sito Internet.


Le amministrazioni che non provvedano ad effettuare la correlazione come indicato al comma 3 devono darne opportuna motivazione. Tali amministrazioni sono tenute a definire al quinto livello di articolazione del piano finanziario le correlazioni effettuate tra quest'ultimo e il piano relativo alla contabilita' economico-patrimoniale, indicando per ogni scostamento dalla matrice di correlazione i criteri contabili applicati tra quelli individuati dalle norme e dai regolamenti vigenti in ambito nazionale ed internazionale. Le informazioni che le amministrazioni producono ai sensi del presente comma sono inviate al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato contestualmente a tutti i documenti contabili.


Restano ferme le rilevazioni delle scritture contabili rispettivamente della contabilita' finanziaria e della contabilita' economico-patrimoniale di cui all'allegato 1.


Restano altresi' ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, nonche' le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, relativo alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ed in particolare l'articolo 8 che prevede l'adozione di un piano dei conti integrato nella fase di sperimentazione.


Art. 3

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Comma 1

Schema del piano dei conti integrato

Comma 2

Le amministrazioni pubbliche in regime di contabilita' finanziaria, a partire dall'esercizio 2015, adottano un piano dei conti integrato - finanziario ed economico-patrimoniale - secondo lo schema di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto, pubblicato nel sito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.


Il piano dei conti integrato e' costituito dall'elenco delle unita' elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali e rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica di ciascuna amministrazione pubblica.


L'articolazione del piano dei conti di cui all'allegato 1 costituisce il livello minimo di dettaglio comune a tutte le amministrazioni di cui al comma 1.


Il livello minimo di articolazione del piano dei conti, ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli, ove previsti, e' costituito dal quarto livello in fase di previsione; in fase di gestione e a fini di consolidamento e monitoraggio, il livello minimo di articolazione del piano dei conti e' costituito dal quinto livello.


Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, le amministrazioni pubbliche, in relazione alla specificita' delle proprie attivita' istituzionali, definiscono gli ulteriori livelli gerarchici utili alle proprie rilevazioni contabili, ottimizzandone la struttura in funzione delle proprie finalita', fermo restando la riconducibilita' delle voci a quelle di quinto livello del piano dei conti definito all'allegato 1.


Al fine di facilitare la corretta classificazione delle transazioni elementari nelle voci del piano dei conti, il contenuto delle stesse viene esemplificato in un glossario pubblicato periodicamente sul sito Internet del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.


Art. 4

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Comma 1

Sperimentazione del piano dei conti

Comma 2

Al fine di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile definito dal presente regolamento alle esigenze della finanza pubblica e la necessita' di eventuali adeguamenti e modifiche a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 per le amministrazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento e' avviata una sperimentazione della durata di un esercizio finanziario.


La sperimentazione riguardera', tra l'altro, la valutazione del livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato, i livelli gerarchici da definire in relazione alle peculiarita' contabili delle amministrazioni, i principi contabili da applicare in relazione alla tenuta del sistema di scritturazione contabile di cui il piano dei conti fa parte e la valutazione delle scritture di correlazione tra i moduli costituenti il piano dei conti integrato di cui all'allegato 1.


Entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione secondo criteri di rilevanza del loro bilancio in termini di spesa e di rappresentativita' nei sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali, diverse da quelle soggette al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e agli enti di previdenza e assistenza sociale, come individuati dall'articolo 10, comma 2, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Alla sperimentazione partecipa, per ciascuno dei sottosettori, almeno una amministrazione con le caratteristiche soprarichiamate.


Gli esiti della sperimentazione di cui al comma 2 sono tenuti in considerazione ai fini dell'attuazione della delega di cui all'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.


Art. 5

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Comma 1

Aggiornamenti del piano dei conti

Comma 2

Eventuali aggiornamenti del piano dei conti sono adottati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito del medesimo Ministero.


Art. 6

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione degli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.