DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del dec

Numero 75 Anno 2013 GU 27.06.2013 Codice 13G00115

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16;75

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Finalita' e ambito di intervento


Il presente regolamento definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo», per le finalita' di cui all'articolo 1 del medesimo decreto e per una applicazione omogenea, coordinata e immediatamente operativa delle norme per la certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale.


I requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare l'ispezione degli impianti di climatizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo, sono individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.


Art. 2

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Comma 1

Riconoscimento e disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici

Comma 2

I corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici e i relativi esami sono svolti, a livello nazionale, da universita', da organismi ed enti di ricerca, e da consigli, ordini e collegi professionali, ((istituti tecnici superiori dell'area efficienza energetica,)) autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; a livello regionale, i medesimi corsi sono svolti direttamente da regioni e province autonome, e da altri soggetti di ambito regionale con competenza in materia di certificazione energetica autorizzati dalle predette regioni e province autonome.
Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, i corsi sono svolti in base ai contenuti minimi definiti nell'Allegato 1. L'attestato di frequenza con superamento di esame finale e' rilasciato dai soggetti erogatori dei corsi e degli esami.


Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo.


Art. 3

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Comma 1

Requisiti di indipendenza e imparzialita' dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici


((1-bis. Qualora il tecnico abilitato sia dipendente e operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, il requisito di indipendenza di cui al comma 1 si intende superato dalle finalita' istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti e organismi))


Art. 4

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Comma 1

Funzioni delle Regioni e Province autonome

Comma 2

Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo, fermo restando quanto disposto dal comma 3, le disposizioni del presente decreto si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti regionali.


Ai fini del comma 2, le regioni e le province autonome che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano gia' provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, adottano misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti anche nell'ambito delle azioni di coordinamento tra lo Stato le regioni e le province autonome, di cui al decreto ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo. Le regioni e le province autonome provvedono affinche' sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del presente decreto.


Art. 5

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Comma 1

Criteri di controllo della qualita'
del servizio di certificazione energetica


Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono ai controlli della qualita' del servizio di certificazione energetica reso dai Soggetti certificatori attraverso l'attuazione di una procedura di controllo congruente con gli obiettivi del decreto legislativo e le finalita' della certificazione energetica, coerentemente agli indirizzi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e). Ove non diversamente disposto da norme regionali i predetti controlli sono svolti dalle stesse autorita' competenti a cui sono demandati gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo.


Art. 6

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Comma 1

Disposizioni finali

Comma 2

Per gli edifici gia' dotati di attestato di certificazione energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantistici, compresa la sostituzione del generatore di calore, l'eventuale aggiornamento dell'attestato di certificazione, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo, puo' essere predisposto anche da un tecnico abilitato, la cui disciplina dei requisiti e' riportata al comma 2, lettera b), dell'articolo 2, dell'impresa di costruzione ovvero installatrice incaricata dei predetti adeguamenti.


Le disposizioni di cui al presente decreto sono modificate e integrate con la medesima procedura.


((2-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai fini della redazione dell'attestazione di prestazione energetica di cui alla direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010))


Art. 7

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Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.