DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n

Numero 73 Anno 2013 GU 26.06.2013 Codice 13G00113

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16;73

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Riordino degli Enti Parco

Comma 2

Il comma 4 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e' sostituito dal seguente: «4. Il Consiglio Direttivo e' formato dal Presidente e da otto componenti nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 30 giorni dalla comunicazione della rispettiva designazione. Il Ministro procede alla nomina sentite le Regioni interessate che si esprimono entro e non oltre 30 giorni dalla data della richiesta. Decorso inutilmente detto termine il Ministro procede egualmente alla nomina dei soggetti designati. I componenti del Consiglio Direttivo sono individuati tra esperti particolarmente qualificati in materia di aree protette e biodiversita', secondo le seguenti modalita':
a) quattro, su designazione della Comunita' del parco, con voto limitato;
b) uno, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
c) uno, su designazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
d) uno, su designazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
e) uno, su designazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
2. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 le parole: "cinque componenti" sono sostituite dalle parole: "tre componenti".
3. Al comma 5 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Decorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo fino all'insediamento di questo. Il Presidente esercita le predette funzioni per un periodo non superiore comunque a centottanta giorni.
Qualora siano designati membri della Comunita' del parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunita' montana, di una provincia o di una regione presenti nella Comunita' del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo, entro quarantacinque giorni dalla cessazione, della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti."».
4. Al comma 10 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "In quanto soggette ad approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualita' di amministrazione vigilante, ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 21, comma 1, le delibere di adozione o di modificazione degli statuti, dei regolamenti e delle piante organiche sono corredate del parere del Collegio dei revisori dei conti."».
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva degli Enti di cui al presente articolo non sono corrisposti gettoni di presenza.


Art. 2

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Comma 1

Riordino del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso

Art. 3

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Comma 1

Riordino del Consorzio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna

Comma 2

Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 16 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001, e' sostituito dal seguente: «1. Il consiglio direttivo del consorzio del Parco oltre al Presidente, e' composto da otto componenti di cui quattro in rappresentanza dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e per i beni culturali, due in rappresentanza della regione autonoma della Sardegna e due degli enti locali interessati, designati dalla Comunita' del parco.».


Art. 4

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Comma 1

Norme transitorie

Comma 2

Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli statuti degli enti di cui agli articoli 1 e 2 sono adeguati a quanto da questi ultimi rispettivamente previsto. Decorso inutilmente detto termine, l'ente e' commissariato e all'adeguamento dello statuto provvede il Commissario straordinario nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto. Nei casi in cui per l'adeguamento dello statuto la normativa vigente preveda invece l'intesa con Regioni o Province autonome, ed entro il termine ultimo previsto dalla normativa medesima si siano svolte reiterate ma infruttuose trattative, il Ministro dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri cui prendono parte i Presidenti delle Regioni o i Presidenti delle Province autonome interessate, provvede alla nomina di un Commissario straordinario che, subentrando al presidente e al consiglio direttivo, resta in carica sino al momento in cui l'intesa venga raggiunta.


Entro trenta giorni dall'adeguamento degli statuti di cui al presente articolo, i soggetti aventi titolo provvedono alle designazioni di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.