Le commissioni mediche locali costituite prima dell'entrata in vigore del presente decreto restano operative sino alla costituzione delle nuove commissioni.
Testo vigente
Art. 2
#Comma 1
Disposizioni transitorie e finali
Comma 2
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Regolamento recante modifiche all'articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di commissioni mediche locali. (13G00111)
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16;68
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Art. 2
#Comma 1
Comma 2
Le commissioni mediche locali costituite prima dell'entrata in vigore del presente decreto restano operative sino alla costituzione delle nuove commissioni.