Le commissioni mediche locali costituite prima dell'entrata in vigore del presente decreto restano operative sino alla costituzione delle nuove commissioni.
Testo vigente
Art. 2
#Comma 1
Disposizioni transitorie e finali
Comma 2
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16;68
Stai consultando il testo vigente del provvedimento.
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
Le commissioni mediche locali costituite prima dell'entrata in vigore del presente decreto restano operative sino alla costituzione delle nuove commissioni.