DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento concernente la parita' di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle societa', costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate

Numero 251 Anno 2012 GU 28.01.2013 Codice 13G00022

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-30;251

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Ambito di applicazione

Art. 2

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Comma 1

Composizione degli organi sociali

Comma 2

Le societa' di cui all'articolo 1 prevedono nei propri statuti che la nomina degli organi di amministrazione e di controllo, ove a composizione collegiale, sia effettuata secondo modalita' tali da garantire che il genere meno' rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo.


Qualora sia previsto per la nomina degli organi sociali il meccanismo del voto di lista, gli statuti disciplinano la formazione delle liste in applicazione del criterio di riparto tra generi, prevedendo modalita' di elezione e di estrazione dei singoli componenti idonee a garantire il rispetto delle previsioni di legge.
Gli statuti non possono prevedere il rispetto del criterio di riparto tra generi per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre. Inoltre gli statuti disciplinano l'esercizio dei diritti di nomina, ove previsti, affinche' non contrastino con quanto previsto dal presente regolamento.


Qualora dall'applicazione di dette modalita' non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero e' arrotondato per eccesso all'unita' superiore.


Le societa' prevedono altresi' le modalita' di sostituzione dei componenti dell'organo di amministrazione venuti a cessare in corso di mandato, in modo da garantire il rispetto della quota di cui al comma 1.


La quota di cui al comma 1 si applica anche ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o piu' sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.


Art. 3

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Comma 1

Decorrenza

Comma 2

Le societa' assicurano il rispetto della composizione degli organi sociali indicata all'articolo 2, anche in caso di sostituzione, per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.


Per il primo mandato la quota riservata al genere meno rappresentato e' pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo.


Art. 4

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Comma 1

Monitoraggio e vigilanza sull'applicazione della normativa

Comma 2

Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per le pari opportunita' vigila sul rispetto della normativa e presenta al Parlamento una relazione triennale sullo stato di applicazione della stessa.


A tale fine, le societa' di cui all'articolo 1 sono tenute a comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per le pari opportunita' la composizione degli organi sociali entro quindici giorni dalla data di nomina degli stessi o dalla data di sostituzione in caso di modificazione della composizione in corso di mandato.


E' fatto obbligo all'organo di amministrazione e all'organo di controllo delle medesime societa' di comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per le pari opportunita' la mancanza di equilibrio tra i generi, anche quando questa si verifichi in corso di mandato.


Tale segnalazione puo' essere altresi' fatta pervenire al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per le pari opportunita' da chiunque vi abbia interesse.


Nei casi in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per le pari opportunita' accerti il mancato rispetto della quota stabilita all'articolo 2, comma 1, nella composizione degli organi sociali, diffida la societa' a ripristinare l'equilibrio tra i generi entro sessanta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per le pari opportunita' fissa un nuovo termine di sessanta giorni ad adempiere, con l'avvertimento che, decorso inutilmente detto termine, ove la societa' non provveda, i componenti dell'organo sociale interessato decadono e si provvede alla ricostituzione dell'organo nei modi e nei termini previsti dalla legge e dallo statuto.


Art. 5

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Comma 1

Clausola di invarianza

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.