DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 193/2012 - Regolamento concernente le modalita' di attuazione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini. (12G0214)

Regolamento concernente le modalita' di attuazione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini. (12G0214)

Numero 193 Anno 2012 GU 15.11.2012 Codice 012G0214

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-10-18;193

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Autorita' competente per la verifica
e la certificazione delle dichiarazioni di sostegno


Il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e' autorita' competente per la verifica e la certificazione delle dichiarazioni di sostegno delle iniziative dei cittadini registrate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, di seguito denominato regolamento.


La verifica delle dichiarazioni di sostegno raccolte su carta o in formato elettronico e' effettuata mediante il procedimento di campionamento casuale semplice come definito nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.


Art. 2

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Comma 1

Presentazione delle dichiarazioni di sostegno all'autorita' per la verifica


Le dichiarazioni di sostegno dei firmatari soggette alla verifica dell'Italia devono essere presentate all'autorita' individuata dall'articolo 1 unitamente al modulo di cui all'allegato V del regolamento.


((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 NOVEMBRE 2013, N. 152)).


((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 NOVEMBRE 2013, N. 152)).


((


La presentazione di cui al comma 1 e' effettuata mediante consegna o spedizione su supporto cartaceo o informatico, ovvero invio in modalita' telematica.


))


Alle operazioni di individuazione del campione da sottoporre a verifica, secondo le specifiche tecniche di cui al paragrafo 2 dell'allegato A, puo' assistere un rappresentante degli organizzatori indicato al momento della ((presentazione)).


Il Ministero dell'interno puo' richiedere all'Istituto nazionale di statistica di intervenire con suoi rappresentanti alle operazioni di cui al comma 5.


Art. 3

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Comma 1

Verifica delle dichiarazioni di sostegno

Comma 2

Nel caso in cui, dall'esame del campione effettuato con le procedure di cui al paragrafo 3 dell'allegato A, risultino sottoscritte piu' dichiarazioni di sostegno dal medesimo firmatario, e' considerata valida una sola dichiarazione, fatte salve le conseguenze di legge a carico del firmatario.


I risultati della verifica di cui al comma 1, lettera b), n. 3), ove rimessa ai comuni e alle questure territorialmente competenti, devono essere comunicati entro 45 giorni dalla richiesta all'Autorita' di cui all'articolo 1. In mancanza di riscontro entro il termine fissato dal primo periodo, la verifica dei dati contenuti nella dichiarazione di sostegno si intende favorevolmente accertata.


A conclusione delle operazioni di verifica effettuate sulla base della procedura di cui al paragrafo 3 dell'allegato A, il Ministero dell'interno rilascia agli organizzatori il certificato previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento.


Art. 4

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Comma 1

Autorita' competente per la certificazione
dei sistemi di raccolta elettronica


L'Agenzia per l'Italia Digitale, e' autorita' competente per la certificazione dei sistemi di raccolta elettronica di cui all'articolo 6 del regolamento.


L'Agenzia per l'Italia Digitale, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, individua con propria deliberazione, la documentazione da depositare e le modalita' per presentare domanda per la certificazione dei sistemi di raccolta elettronica di cui al comma 1.


L'Agenzia per l'Italia Digitale provvede a dare tempestiva e adeguata pubblicita' alla deliberazione di cui al comma 2.