Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente
Art. 2
#Comma 1
Modifiche ai Titoli II e V del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Disposizioni transitorie e finali
Comma 2
La sostituzione del «contrassegno invalidi» con il nuovo «contrassegno di parcheggio per disabili», conforme al modello previsto dalla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998, deve avvenire entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo che le amministrazioni comunali non decidano tempi piu' contenuti. I Comuni garantiscono, comunque, in tale periodo il rinnovo dei «contrassegni invalidi» gia' rilasciati con il nuovo «contrassegno di parcheggio per disabili».
Nel periodo transitorio di tre anni di cui al comma 1 conservano la loro validita' le autorizzazioni e i corrispondenti «contrassegni invalidi» gia' rilasciati.
Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la segnaletica stradale oggetto degli adempimenti di cui all'articolo 2 deve essere adattata alle intervenute modifiche. In caso di sostituzione i nuovi segnali e il simbolo di accessibilita' devono essere conformi alle norme del presente regolamento.