DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante modifica delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome prevista dal titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. (12G0076)

Numero 54 Anno 2012 GU 10.05.2012 Codice 012G0076

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-03-13;54

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Oggetto

Art. 2

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Comma 1

Cambiamenti del nome o del cognome

Comma 2

All'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perche' ridicolo o vergognoso o perche' rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione e' situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta.".


Art. 3

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Comma 1

Eventuale notifica del contenuto della domanda di modificazione del nome o del cognome

Art. 4

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Comma 1

Opposizione

Comma 2

L'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e' sostituito dal seguente:



"Art. 91.




(Opposizione)


1. Chiunque ne abbia interesse puo' fare opposizione alla domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione ovvero dalla data dell'ultima notificazione alle persone interessate, effettuata ai sensi dell'articolo 90. L'opposizione si propone con atto notificato al prefetto.".


Art. 5

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Comma 1

Decreto di concessione del prefetto

Comma 2

L'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e' sostituito dal seguente:



"Art. 92.




(Decreto di concessione del prefetto)


1. Trascorso il termine di cui all'articolo 91, il richiedente presenta al prefetto un esemplare dell'avviso con la relazione attestante l'eseguita affissione e la sua durata nonche' la documentazione comprovante le avvenute notificazioni, ove prescritte.
2. Il prefetto, accertata la regolarita' delle affissioni e delle notificazioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto.
3. Il decreto di concessione di cui al comma 2, nei casi in cui vi e' stata opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opponenti.".


Art. 6

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Comma 1

Norme abrogate

Art. 7

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Comma 1

Clausola di invarianza della spesa

Comma 2

Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Agli adempimenti previsti dal presente regolamento l'amministrazione provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art. 8

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente regolamento entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.