L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, di seguito denominata: «Agenzia», gestisce i flussi informativi necessari per l'esercizio dei propri compiti istituzionali ed effettua le comunicazioni telematiche con l'Autorita' giudiziaria attraverso il proprio sistema informativo connesso, in modalita' bidirezionale, con il sistema informativo del Ministero della giustizia e con le banche dati e i sistemi informativi delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, degli enti territoriali, di Equitalia ed Equitalia giustizia, delle Agenzie fiscali e con gli amministratori dei beni sequestrati e confiscati. Ai fini della completezza delle informazioni e dei dati a disposizione, il sistema informativo puo' cooperare con i sistemi informativi delle altre pubbliche amministrazioni sulla base di protocolli tecnici concordati con le stesse, nonche' con enti e soggetti privati individuati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Sistema informativo dell'Agenzia
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Flussi informativi
Comma 2
I dati, documenti ed informazioni oggetto di flusso di scambio ai sensi dell'articolo 1 con le Prefetture-Uffici territoriali del Governo, gli enti territoriali, Equitalia ed Equitalia giustizia, le Agenzie fiscali e con gli altri enti o soggetti pubblici o privati di cui al comma 1, secondo periodo, del medesimo articolo 1, ognuno per i dati di propria competenza, sono disciplinati con le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 3.
I dati, documenti ed informazioni oggetto di flusso di scambio ai sensi dell'articolo 1 con gli amministratori e i coadiutori nelle fasi di cui all'articolo 110, comma 2, lettere c), limitatamente all'amministrazione dei beni successiva alla conclusione dell'udienza preliminare, d) ed e), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono tutti quelli attinenti e comunque utili all'espletamento dell'incarico conferito ai medesimi. I flussi si svolgono mediante modalita' tecniche stabilite dal Direttore dell'Agenzia, sentito DigitPA.
Art. 3
#Comma 1
Modalita' delle comunicazioni
Comma 2
Lo scambio di dati, documenti e informazioni e' realizzato attraverso gli strumenti, i sistemi ed i servizi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
I flussi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, sono realizzati in conformita' a quanto previsto dal regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, adottato ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, e relative specifiche tecniche. Con il medesimo regolamento sono definite le modalita' tecniche per lo scambio dei dati e la cifratura delle informazioni.
L'Agenzia stipula apposite convenzioni, previo parere di DigitPA, con le pubbliche amministrazioni e gli enti e soggetti pubblici o privati di cui all'articolo 2, cometa 4, per definire le procedure ed i livelli di accesso.
In fase di prima attuazione ed in caso di indisponibilita' dei servizi e degli strumenti di cui al capo V del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, lo scambio di dati, documenti e informazioni e' effettuato attraverso il servizio di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
Art. 4
#Comma 1
Norme di rinvio
Comma 2
Fermo restando quanto previsto all'articolo 3, comma 2, i flussi di cui all'articolo 2 sono realizzati nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.