DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante la disciplina sui flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, nonche' delle modalita

Numero 233 Anno 2011 GU 29.02.2012 Codice 012G0023

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-12-15;233

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 16:03:45

Art. 1

#

Comma 1

Sistema informativo dell'Agenzia

Comma 2

L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, di seguito denominata: «Agenzia», gestisce i flussi informativi necessari per l'esercizio dei propri compiti istituzionali ed effettua le comunicazioni telematiche con l'Autorita' giudiziaria attraverso il proprio sistema informativo connesso, in modalita' bidirezionale, con il sistema informativo del Ministero della giustizia e con le banche dati e i sistemi informativi delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, degli enti territoriali, di Equitalia ed Equitalia giustizia, delle Agenzie fiscali e con gli amministratori dei beni sequestrati e confiscati. Ai fini della completezza delle informazioni e dei dati a disposizione, il sistema informativo puo' cooperare con i sistemi informativi delle altre pubbliche amministrazioni sulla base di protocolli tecnici concordati con le stesse, nonche' con enti e soggetti privati individuati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia.


Art. 2

#

Comma 1

Flussi informativi

Comma 2

I dati, documenti ed informazioni oggetto di flusso di scambio ai sensi dell'articolo 1 con le Prefetture-Uffici territoriali del Governo, gli enti territoriali, Equitalia ed Equitalia giustizia, le Agenzie fiscali e con gli altri enti o soggetti pubblici o privati di cui al comma 1, secondo periodo, del medesimo articolo 1, ognuno per i dati di propria competenza, sono disciplinati con le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 3.


I dati, documenti ed informazioni oggetto di flusso di scambio ai sensi dell'articolo 1 con gli amministratori e i coadiutori nelle fasi di cui all'articolo 110, comma 2, lettere c), limitatamente all'amministrazione dei beni successiva alla conclusione dell'udienza preliminare, d) ed e), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono tutti quelli attinenti e comunque utili all'espletamento dell'incarico conferito ai medesimi. I flussi si svolgono mediante modalita' tecniche stabilite dal Direttore dell'Agenzia, sentito DigitPA.


Art. 3

#

Comma 1

Modalita' delle comunicazioni

Comma 2

Lo scambio di dati, documenti e informazioni e' realizzato attraverso gli strumenti, i sistemi ed i servizi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.


I flussi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, sono realizzati in conformita' a quanto previsto dal regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, adottato ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, e relative specifiche tecniche. Con il medesimo regolamento sono definite le modalita' tecniche per lo scambio dei dati e la cifratura delle informazioni.


L'Agenzia stipula apposite convenzioni, previo parere di DigitPA, con le pubbliche amministrazioni e gli enti e soggetti pubblici o privati di cui all'articolo 2, cometa 4, per definire le procedure ed i livelli di accesso.


In fase di prima attuazione ed in caso di indisponibilita' dei servizi e degli strumenti di cui al capo V del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, lo scambio di dati, documenti e informazioni e' effettuato attraverso il servizio di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.


Art. 4

#

Comma 1

Norme di rinvio

Comma 2