DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante adeguamento della disciplina di organizzazione dell'Istituto per il credito sportivo, a norma dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (11G025

Numero 207 Anno 2011 GU 14.12.2011 Codice 011G0253

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-10-27;207

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Composizione degli organi dell'Istituto per il credito sportivo

Comma 2

Al fine di adeguare la composizione degli organi dell'Istituto per il credito sportivo alle disposizioni contenute nell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente, rappresentante legale dell'Istituto, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Sottosegretario di Stato con delega allo Sport, ove nominato, d'intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da un membro designato dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da un membro designato dalla Giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e da due membri designati da tutti i soggetti partecipanti al capitale sociale dell'Istituto.


Il collegio dei sindaci dell'Istituto per il credito sportivo e' composto da un numero di membri non superiore a tre, di cui il presidente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, un componente designato in rappresentanza delle regioni e degli enti locali e un componente designato da tutti i soggetti partecipanti al capitale sociale dell'Istituto.


I membri designati del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci dell'Istituto per il credito sportivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Sottosegretario di Stato con delega allo Sport, ove nominato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto lo statuto dell'Istituto per il credito sportivo deve essere adeguato alle disposizioni di cui al presente articolo.


Art. 2

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Comma 1

Disposizioni transitorie e finali

Comma 2

Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede alla nomina del presidente e dei componenti degli organi collegiali di cui all'articolo 1.


Al comma 1297 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, al primo periodo le parole da: "il consiglio" a "Istituto." sono soppresse e al secondo periodo le parole: "Il comitato" sono sostituite dalle seguenti: "il comitato", in fine, il terzo ed il quarto periodo sono soppressi.