La tabella relativa alle dotazioni organiche del personale dirigenziale del Ministero, richiamata dall'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008, come modificata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 novembre 2008 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 luglio 2010, e' sostituita dalla tabella allegata al presente regolamento.
Sono soppressi i quattro posti di funzione dirigenziale generale previsti dall'articolo 1, comma 359, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
La soppressione dei posti di funzione dirigenziale generale derivante dal comma 3 dell'articolo 1 del presente regolamento ha effetto dalla scadenza degli incarichi attualmente in corso, anche per effetto del collocamento a riposo. La soppressione dei posti di funzione dirigenziale generale derivante dal comma 1, lettera l), numero 3), punto 3.2), nonche' dal comma 1, lettera n), numero 2), punto 2.2), dell'articolo 1 del presente regolamento ha effetto dalla data di efficacia del decreto di cui al comma 6.
In applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), numero 5), del presente regolamento, il titolare dell'ufficio dirigenziale generale di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008 assume le funzioni di direzione della Biblioteca storica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Con decreto ministeriale di natura non regolamentare da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede ad adeguare, in conformita' con le previsioni dello stesso, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Dipartimento del Ministero e la definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale.
Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.