Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284, sono inseriti i seguenti:
«Art. 15-bis (Sospensione della ripetizione delle somme). - 1. Non si fa luogo alla revoca della deliberazione di accoglimento della domanda e la ripetizione delle somme gia' liquidate dal Comitato e' sospesa fino alla decisione definitiva del giudice civile quando, dopo l'impugnazione della sentenza di condanna che statuisce il pagamento di una provvisionale in favore delle parti civili costituite, il giudice abbia dichiarato estinto il reato per la morte del reo, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale.
Art. 15-ter (Casi particolari di revoca e riforma e di ripetizione delle somme). - 1. La deliberazione di accoglimento della domanda e' revocata con deliberazione del Comitato e si fa luogo alla ripetizione delle somme gia' corrisposte a titolo di provvisionale per effetto della sentenza di condanna penale, quando il giudice dell'impugnazione dichiari estinto il reato per la sopraggiunta morte del reo, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale e l'azione di risarcimento esperita in sede civile nei confronti dei successori del reo, si sia definitivamente conclusa con la soccombenza della vittima attrice o dei suoi successori.
2. La deliberazione di accoglimento della domanda e' riformata con deliberazione del Comitato e si fa luogo alla ripetizione per la sola eccedenza delle somme gia' corrisposte quando, concorrendo le medesime circostanze di cui al comma 1, l'azione esperita in sede civile nei confronti dei successori del reo si sia conclusa con l'accoglimento parziale della domanda della vittima attrice o dei suoi successori e sia stato statuito a titolo di risarcimento un importo inferiore a quello liquidato a titolo di provvisionale per effetto della sentenza di condanna penale.».
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284
Comma 2