Agli articoli 5, comma 2, e 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».
All'articolo 8, comma 1, del medesimo decreto, le parole: «di durata massima quinquennale», sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a sei anni».
In sede di prima applicazione, il termine di cinque anni di durata del mandato dei componenti degli organi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2001, in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e' direttamente incrementato di un anno, se al primo mandato, e di due anni, se all'ultimo mandato.