DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento di riordino dell'Ente opere laiche palatine pugliesi, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (11G0025)

Numero 263 Anno 2010 GU 09.02.2011 Codice 011G0025

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-29;263

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Privatizzazione dell'Ente opere laiche palatine pugliesi

Comma 2

L'Ente opere laiche palatine pugliesi, con sede in Bari, e' trasformato nella fondazione di diritto privato «Fondazione Opere laiche palatine pugliesi», di seguito denominata: «Fondazione».


La Fondazione, con personalita' giuridica di diritto privato, e' disciplinata dal Codice civile e dalle disposizioni di attuazione del Codice medesimo, salvo quanto espressamente previsto dal presente decreto.


La vigilanza sulla Fondazione e' esercitata dal Ministero dell'interno.


Art. 2

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Comma 1

Modifiche statutarie

Comma 2

Gli amministratori della Fondazione adottano le necessarie modifiche statutarie, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Sulle suddette modifiche e' acquisito il preventivo parere del Ministero dell'interno, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.


Lo Statuto della Fondazione prevede la partecipazione all'organo di amministrazione e di controllo di rappresentanti del Ministero dell'interno.


Il Presidente della Fondazione e' nominato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo Statuto disciplina le modalita' procedimentali di nomina del Presidente.


Art. 3

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Comma 1

Patrimonio della Fondazione

Comma 2

Il patrimonio della Fondazione e' costituito dal patrimonio dell'Ente opere laiche palatine pugliesi, esistente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.


L'inventario dei beni e' redatto dall'organo di amministrazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.


Il Ministero dell'interno verifica che nell'inventario di cui al comma 2 sia conferita distinta evidenziazione ai beni la cui gestione o conservazione costituisce lo scopo istituzionale dell'ente pubblico, che permangono destinati a tale finalita'.


Nell'inventario di cui al comma 2 della Fondazione sono distintamente elencati i beni che provengono dall'ente pubblico trasformato e quelli di successiva acquisizione.


I beni di cui al comma 3 non possono essere alienati o gravati da alcun diritto se non in base a specifica, espressa ed eccezionale autorizzazione del Ministero dell'interno, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.


Le limitazioni di cui al presente articolo devono risultare nello Statuto della Fondazione.


Art. 4

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Comma 1

Entrate

Comma 2

La Fondazione si finanzia con entrate proprie, senza oneri per la finanza pubblica.


Lo Statuto non puo' prevedere la possibilita' di ricevere eventuali contributi o finanziamenti da parte dello Stato o altri enti pubblici.


La titolarita' degli organi della Fondazione e' onorifica.


Art. 5

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Comma 1

Disposizioni transitorie

Comma 2

Alla nomina dei nuovi organi della Fondazione si provvede entro novanta giorni dall'approvazione delle modifiche statutarie previste dall'articolo 2, comma 1.


Gli organi dell'Ente opere laiche palatine pugliesi restano in carica fino all'insediamento di quelli nominati ai sensi del comma 1.