Il patrimonio della Fondazione e' costituito dal patrimonio dell'Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III, esistente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
L'inventario dei beni e' redatto dall'organo di amministrazione entro sessanta giorni dall'avvenuta trasformazione.
Il Ministero della difesa verifica che nell'inventario di cui al comma 2 sia conferita distinta evidenziazione ai beni la cui gestione o conservazione costituisce lo scopo istituzionale dell'ente pubblico, che permangono destinati a tale finalita'.
Nell' inventario di cui al comma 2 della Fondazione sono distintamente elencati i beni che provengono dall'ente pubblico trasformato e quelli di successiva acquisizione.
I beni di cui al comma 3 non possono essere alienati o gravati da alcun diritto se non in base a specifica, espressa ed eccezionale autorizzazione del Ministero della difesa, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.
Le limitazioni di cui al presente articolo devono risultare nello statuto della Fondazione.