DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento di riordino del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (11G0010)

Numero 244 Anno 2010 GU 18.01.2011 Codice 011G0010

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-29;244

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Natura del Fondo

Comma 2

Il Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza assume la denominazione di: «Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato».


Il Fondo, dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico, con sede in Roma, e' posto sotto la vigilanza del Ministero dell'interno.


Art. 2

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Comma 1

Finalita'

Comma 2

Il Fondo cura l'assistenza in favore del personale della Polizia di Stato mediante interventi complementari ed integrativi di quelli gia' realizzati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza e da altri enti e istituzioni assistenziali.


Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2, il Fondo assicura l'assistenza sociale del personale, in servizio o in quiescenza, e del nucleo familiare, mediante specifiche iniziative ed interventi aventi finalita' ricreative o culturali; stipula, inoltre, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati a favore del personale della Polizia di Stato in servizio per la tutela, la cura e la serenita' del nucleo familiare, con particolare riguardo alle colonie estive marittime e montane, agli stabilimenti balneari o montani, alle vacanze studio.


Il Fondo puo' disporre, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, l'assegnazione di contributi per l'ammodernamento e l'arredamento di sale convegno, di circoli, di centri riposo e di benessere, di centri sportivi e biblioteche, in uso al personale della Polizia di Stato.


Art. 4

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Comma 1

Il Presidente

Comma 2

Il Presidente, nella persona del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, ha la rappresentanza legale del Fondo e presiede il Consiglio di amministrazione.


Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma 2, lettera a), c), d) ed e), il Presidente puo' avvalersi del dirigente preposto al Servizio assistenza e attivita' sociali della Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza, previo conferimento di delega, comunicata al Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile.


Il dirigente svolge gli incarichi a titolo gratuito e partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, senza potere di voto.
Per l'espletamento dei compiti affidati al dirigente, il Fondo si avvale del personale del Servizio assistenza e attivita' sociali della Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.


Art. 5

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Comma 1

Il Consiglio di amministrazione

Comma 2

Il Consiglio di amministrazione ha poteri di indirizzo, programmazione e controllo strategico ed e' composto dal Vice Direttore Generale della pubblica sicurezza per l'espletamento delle funzioni vicarie e da due membri, prescelti tra i prefetti o i dirigenti generali di pubblica sicurezza in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, nominati con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del Presidente.


Le funzioni referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e la verbalizzazione sono curate da un segretario, nominato dal Consiglio medesimo.


I componenti, ivi compresi il Presidente ed il segretario del Consiglio di amministrazione, svolgono l'incarico a titolo gratuito.


Art. 6

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Comma 1

Il Collegio dei revisori dei conti

Comma 2

Il Collegio dei revisori dei conti svolge il controllo sulla legittimita' e sulla regolarita' contabile della gestione del Fondo.
E' costituito da due revisori designati dal Ministero dell'interno, e da un revisore designato dal Ministero dell'economia e delle finanze.


I revisori provvedono al riscontro degli atti di gestione, accertano la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esaminano il bilancio di previsione ed il rendiconto redigendo apposite relazioni e procedono, con frequenza almeno trimestrale, alle verifiche di cassa.


I componenti del Collegio dei revisori svolgono l'incarico a titolo gratuito.


Art. 7

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Comma 1

Statuto

Comma 2

Fermo restando quanto previsto dal presente decreto, l'organizzazione ed il funzionamento del Fondo ed il funzionamento degli organi sono definite con lo statuto.


Art. 8

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Comma 1

Gestione economico-finanziaria

Comma 2

Il Fondo conforma il proprio ordinamento amministrativo contabile alle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recependole in un proprio regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Il Fondo orienta la propria attivita' nell'ambito delle risorse disponibili in ogni singolo esercizio finanziario, che ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.


Le somme eccedenti il fabbisogno per l'attuazione delle finalita' assistenziali del Fondo possono essere utilizzate per il reperimento di alloggi da assegnare a personale della Polizia di Stato in condizioni di particolare stato di necessita'. Per il corretto utilizzo di tali somme trova applicazione l'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153.


Art. 11

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Comma 1

Rapporti con le associazioni di volontariato

Comma 2

Per la realizzazione dei suoi scopi, il Fondo, qualora risulti indispensabile, puo' ricorre al supporto di associazioni di volontariato senza fini di lucro iscritte nei registri previsti dalla legge. L'attivita' di supporto non comporta oneri aggiuntivi a carico del Fondo.


Art. 12

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Comma 1

Disposizioni transitorie e finali

Comma 2

Nelle more dell'attuazione dell'articolo 8 del presente decreto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni relative alla gestione contabile ed economico-finanziaria del Fondo di assistenza.


A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 5 della legge 12 novembre 1964, n. 1279, sono abrogate.