L'Accademia nazionale dei Lincei, di seguito denominata «Accademia», e' riordinata secondo le disposizioni del presente regolamento, al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del complesso della spesa di funzionamento dell'Ente, di incremento dell'efficienza e di miglioramento della qualita' dei servizi.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Disposizioni generali
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Il Collegio dei revisori dei conti
Comma 2
I membri del Collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.
Ai revisori di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non spettano compensi, indennita' o gettoni di presenza.
Art. 4
#Comma 1
Disposizioni transitorie e finali
Comma 2
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento l'Accademia provvede ad apportare le conseguenti modifiche statutarie.
Gli attuali membri degli organi dell'Accademia restano in carica fino alla scadenza del mandato ad eccezione dei membri del Collegio dei revisori dei conti, che restano in carica fino all'insediamento di quelli nominati a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento.