l. Il presente regolamento disciplina il procedimento di recupero coattivo dei diritti di segreteria non versati, che costituiscono proventi delle camere di commercio ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
2. E' comunque fatto salvo il diritto della camera di commercio di avvalersi della facolta' prevista dall'articolo 76, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
Testo vigente
Art. 2
#Comma 1
Oggetto
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Disciplina del procedimento
Comma 2
Verificati gli importi dei diritti di segreteria che risultano non pagati, aumentati degli accessori a qualunque titolo dovuti, le camere di commercio procedono alla valutazione circa la convenienza economica della procedura di recupero ai sensi dell'articolo 26, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254.
La valutazione di cui al comma 1 viene comunicata al collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
Valutata la convenienza al recupero, il responsabile del procedimento intima all'interessato di pagare le somme dovute, con le modalita' in uso presso le camere di commercio, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della intimazione, avvertendo che, in mancanza, si procedera' alla riscossione coattiva dell'importo mediante iscrizione a ruolo. La suddetta intimazione vale atto di costituzione in mora del debitore, anche ai sensi dell'articolo 2943, comma 3, del codice civile.
La riscossione coattiva dei diritti di segreteria e' effettuata mediante ruolo.