DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica. (10G0190)

Numero 166 Anno 2010 GU 07.10.2010 Codice 010G0190

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-09-07;166

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Disposizioni generali

Comma 2

Il presente regolamento e' emanato in attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come da ultimo modificati dall'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dall'articolo 10-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del complesso della spesa di funzionamento dell'Istituto nazionale di statistica, di incremento dell'efficienza e della qualita' dei servizi e della conoscenza della realta' economica e sociale del Paese, nonche' di rafforzamento della funzione statistica.


Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, sono confermate l'organizzazione e le funzioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche ed integrazioni.


Art. 2

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Comma 1

Compiti dell'ISTAT

Comma 2

L'ISTAT - Istituto nazionale di statistica, ente pubblico dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, svolge la propria attivita' secondo i principi di indipendenza scientifica, imparzialita', obiettivita', affidabilita', qualita' e riservatezza dell'informazione statistica dettati a livello europeo ed internazionale.


Art. 3

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Comma 1

Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica

Comma 2

Le funzioni direttive dell'ISTAT nei confronti degli uffici di informazione statistica costituiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono esercitate dal comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.


Il comitato puo' essere integrato, su proposta del presidente, da rappresentanti di altre amministrazioni statali competenti per specifici oggetti di deliberazione.


I membri del comitato, di cui alle lettere da b) ad f) del comma 2, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. I membri di cui alla lettera b) sono nominati su designazione, rispettivamente, del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri competenti, quelli di cui alla lettera f) sono nominati su designazione del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.


Il comitato dura in carica quattro anni. I suoi membri possono essere confermati per non piu' di due volte.


Il comitato emana direttive vincolanti nei confronti degli uffici di statistica costituiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonche' atti di indirizzo nei confronti degli altri uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'articolo 2 del predetto decreto. Le direttive sono sottoposte all'assenso della amministrazione vigilante, che si intende comunque dato qualora, entro trenta giorni dalla comunicazione, la stessa non formula rilievi. Il comitato delibera altresi', su proposta del presidente, il programma statistico nazionale.


Il comitato si riunisce su convocazione del presidente ogni volta che questi o le amministrazioni e gli enti rappresentati ne ravvisino la necessita'. Alle riunioni partecipa il presidente della commissione per la garanzia dell'informazione statistica, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 322 del 1989.


Il comitato e' costituito con la nomina della maggioranza assoluta dei propri membri.


Art. 4

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Comma 1

Consiglio

Comma 2

Il consiglio dell'ISTAT programma, indirizza e controlla l'attivita' dell'Istituto.


Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle riunioni del consiglio e ne e' il segretario.


I membri del consiglio, di cui alle lettere b) e c) del comma 2, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e durano in carica quattro anni. In caso di cessazione anticipata dalla carica di taluno di essi, il mandato del membro nominato successivamente si esaurisce comunque al compimento del mandato quadriennale dei membri rimasti in carica.


Il consiglio e' costituito con la nomina della maggioranza assoluta dei propri membri. Per la validita' delle sedute occorre la presenza di almeno tre componenti. Per la validita' delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente.


Art. 5

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Comma 1

Uffici dirigenziali e organizzazione interna

Comma 2

Gli incarichi dirigenziali di prima fascia di cui alla lettera b) del comma 1 e gli incarichi dirigenziali tecnici di cui alla lettera c) sono conferiti dal presidente dell'Istituto, sentito il consiglio nel caso dell'incarico di direttore generale.


Il presidente puo' delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza dell'Istituto al direttore generale, ai direttori di dipartimento, ai direttori centrali, nonche' ai dirigenti dei servizi ed uffici dell'Istituto stesso, nei limiti e con le modalita' che saranno previste dal regolamento di cui al comma 1.


Art. 6

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Comma 1

Disposizioni transitorie e finali

Comma 2

Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati, nel decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l'articolo 16, comma 4, gli articoli 17 e 18 e, all'articolo 22, la lettera f) del comma 2 ed il comma 3.


Entro sessanta giorni dalla data di cui al comma 1 si provvede alla rinnovazione della composizione degli organi collegiali di cui agli articoli 3 e 4.


Nelle more della riorganizzazione di cui all'articolo 5, resta ferma, per i dirigenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d), la disciplina del conferimento degli incarichi dirigenziali ai sensi e con le modalita' di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° agosto 2000.


Al fine di garantire la continuita' e la funzionalita' dell'Istituto nelle more dell'approvazione della pianta organica e dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), il presidente puo' conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato per gli uffici e i servizi giuridici e amministrativi di cui al medesimo articolo 5, comma 1, lettera b), per una durata non superiore a 18 mesi, a personale di ruolo dell'Istituto in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste ovvero, in mancanza di queste ultime, di altre amministrazioni pubbliche. Tali contratti possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori dodici mesi, per assicurare la funzionalita' dell'Istituto fino alla conclusione delle procedure concorsuali.


Fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento, si applicano all'ISTAT le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.