Le Agenzie, ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), presentano istanza al Ministero dello sviluppo economico. L'istanza contiene l'indicazione dettagliata della o delle specifiche attivita' economiche per le quali l'Agenzia chiede l'accreditamento e l'ambito territoriale, almeno regionale, in cui l'Agenzia intende operare; e' corredata della documentazione comprovante il possesso di una struttura tecnico amministrativa rispondente a criteri di competenza, indipendenza e terzieta', secondo le indicazioni specificate nell'allegato al presente regolamento, nonche', di copia dell'atto di stipula di una polizza assicurativa di responsabilita' civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita' per le quali viene richiesto l'accreditamento, valida per tutta la durata dell'accreditamento stesso. La garanzia e' prestata per un massimale determinato in funzione delle attivita' che l'Agenzia intende svolgere, non inferiore ai limiti specificati nell'allegato.
Salve le disposizioni attuative del Capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, le istanze presentate al Ministero dello sviluppo economico, ove concernenti materie rientranti nella competenza di altre amministrazioni statali, delle regioni e delle province autonome vengono inoltrate a cura dello stesso Ministero, nella sua funzione di coordinamento, alle amministrazioni. La relativa istruttoria va conclusa entro sessanta giorni dal ricevimento. All'esito dell'istruttoria le conseguenti proposte di accreditamento sono inoltrate al Ministero dello sviluppo economico che provvede ad adottare il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della proposta, decorsi i quali si applica l'articolo 20, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale provvedimento di accreditamento, di durata almeno triennale, evidenzia le attivita' specifiche che l'Agenzia e' abilitata a svolgere e l'ambito territoriale di riferimento. Nei casi di cui al punto 4, lettera c), dell'allegato al presente regolamento, e' rilasciato apposito provvedimento di accreditamento provvisorio in base ai criteri e con le modalita' previste dalla medesima lettera c).
Nel rispetto dei vincoli e degli obblighi ordinamentali vigenti, in relazione alla modalita' organizzativa prescelta, ciascuna Agenzia adotta un proprio statuto e provvede a dare pubblicita', anche sul portale, delle attivita' per le quali e' accreditata ai sensi del comma 1.
Non sussistono limiti all'accreditamento di piu' Agenzie sul medesimo territorio regionale o nazionale; eventuali accordi limitativi della concorrenza sono nulli e comportano la revoca del provvedimento di accreditamento.
Alla copertura integrale dei costi derivanti dalla procedura di accreditamento di cui al presente articolo si provvede mediante tariffa a carico dell'Agenzia, da determinarsi con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Restano salve le disposizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, in attuazione dell'articolo 112 del medesimo decreto.