DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 159/2010 - Regolamento recante i requisiti e le modalita' di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0184)

Regolamento recante i requisiti e le modalita' di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0184)

Numero 159 Anno 2010 GU 30.09.2010 Codice 010G0184

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-07-09;159

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Testo vigente

Art. 2

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Comma 1

Agenzie per le imprese

Comma 2

Le Agenzie sono soggetti privati, dotati di personalita' giuridica e costituiti anche in forma societaria. Per l'esercizio delle attivita' di cui al Regolamento SUAP le Agenzie devono ottenere l'accreditamento ai sensi del presente regolamento.


Le Agenzie accertano e attestano la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa per l'esercizio dell'attivita' di impresa e, fatti salvi i procedimenti che comportano attivita' discrezionale da parte dell'amministrazione, in caso di istruttoria con esito positivo, rilasciano dichiarazioni di conformita' che costituiscono titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attivita'.


Art. 3

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Comma 1

Requisiti generali per l'accreditamento

Comma 2

Le Agenzie, ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), presentano istanza al Ministero dello sviluppo economico. L'istanza contiene l'indicazione dettagliata della o delle specifiche attivita' economiche per le quali l'Agenzia chiede l'accreditamento e l'ambito territoriale, almeno regionale, in cui l'Agenzia intende operare; e' corredata della documentazione comprovante il possesso di una struttura tecnico amministrativa rispondente a criteri di competenza, indipendenza e terzieta', secondo le indicazioni specificate nell'allegato al presente regolamento, nonche', di copia dell'atto di stipula di una polizza assicurativa di responsabilita' civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita' per le quali viene richiesto l'accreditamento, valida per tutta la durata dell'accreditamento stesso. La garanzia e' prestata per un massimale determinato in funzione delle attivita' che l'Agenzia intende svolgere, non inferiore ai limiti specificati nell'allegato.


Salve le disposizioni attuative del Capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, le istanze presentate al Ministero dello sviluppo economico, ove concernenti materie rientranti nella competenza di altre amministrazioni statali, delle regioni e delle province autonome vengono inoltrate a cura dello stesso Ministero, nella sua funzione di coordinamento, alle amministrazioni. La relativa istruttoria va conclusa entro sessanta giorni dal ricevimento. All'esito dell'istruttoria le conseguenti proposte di accreditamento sono inoltrate al Ministero dello sviluppo economico che provvede ad adottare il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della proposta, decorsi i quali si applica l'articolo 20, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale provvedimento di accreditamento, di durata almeno triennale, evidenzia le attivita' specifiche che l'Agenzia e' abilitata a svolgere e l'ambito territoriale di riferimento. Nei casi di cui al punto 4, lettera c), dell'allegato al presente regolamento, e' rilasciato apposito provvedimento di accreditamento provvisorio in base ai criteri e con le modalita' previste dalla medesima lettera c).


Nel rispetto dei vincoli e degli obblighi ordinamentali vigenti, in relazione alla modalita' organizzativa prescelta, ciascuna Agenzia adotta un proprio statuto e provvede a dare pubblicita', anche sul portale, delle attivita' per le quali e' accreditata ai sensi del comma 1.


Non sussistono limiti all'accreditamento di piu' Agenzie sul medesimo territorio regionale o nazionale; eventuali accordi limitativi della concorrenza sono nulli e comportano la revoca del provvedimento di accreditamento.


Alla copertura integrale dei costi derivanti dalla procedura di accreditamento di cui al presente articolo si provvede mediante tariffa a carico dell'Agenzia, da determinarsi con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.


Restano salve le disposizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, in attuazione dell'articolo 112 del medesimo decreto.


Art. 4

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Comma 1

Obblighi informativi

Comma 2

Le Agenzie comunicano immediatamente al SUAP, tramite il portale, le dichiarazioni di conformita' costituenti titolo autorizzatorio rilasciate, le attestazioni rese a supporto degli Sportelli Unici e le istanze per le quali e' stata accertata la mancanza dei presupposti per l'esercizio dell'attivita' di impresa.


Le Amministrazioni competenti tengono conto di tali informazioni, raccolte in una banca dati integrata con il portale, accessibile da parte delle amministrazioni pubbliche ai fini dello svolgimento dell'attivita' di vigilanza di cui all'articolo 5.


Le Agenzie comunicano, in modalita' telematica, al SUAP territorialmente competente i procedimenti e le attivita' che intendono svolgere.


Art. 5

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Comma 1

Attivita' di vigilanza e controllo

Comma 2

Il Ministero dello sviluppo economico vigila sull'attivita' delle Agenzie. In caso di rilievo d'ufficio o su segnalazione, anche da parte di regioni, dei comuni e di altre amministrazioni pubbliche, di eventuali inadempienze, disfunzioni o irregolarita', ne da' comunicazione all'Agenzia interessata.


Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, l'Agenzia e' tenuta a fornire una documentata relazione sulle misure correttive adottate, ovvero osservazioni.


Se le misure adottate o le osservazioni fornite sono valutate insufficienti o in caso di inutile decorso del termine di trenta giorni di cui al comma 2, il Ministero, sentite le amministrazioni competenti, adotta le conseguenti determinazioni relative anche alla eventuale sospensione o revoca dell'accreditamento.


Al fine di garantire la rispondenza dei servizi resi dal sistema delle Agenzie alle esigenze dei cittadini e delle imprese, e di promuovere il miglioramento dei relativi livelli di efficienza, i Ministri dello sviluppo economico, per la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sentita Unioncamere, predispongono linee di indirizzo per l'esercizio dell'attivita' di vigilanza al termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e almeno ogni triennio successivo.


Art. 6

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Comma 1

Attivita' di divulgazione informativa

Comma 2

Il portale rende disponibile l'elenco delle Agenzie accreditate specificando l'ambito territoriale in cui operano e le attivita' per le quali sono accreditate nonche' i relativi aggiornamenti.


I provvedimenti di accreditamento, sospensione e revoca, pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero nel Bollettino Ufficiale Regionale, sono inseriti per esteso in apposita sezione del portale.


Art. 7

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Comma 1

Allegato

Comma 2

Le modifiche all'allegato del presente regolamento, previsto dal comma 1 dell'articolo 3, sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico sentiti i Ministri per la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione.


Art. 8

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Comma 1

Clausola di invarianza

Comma 2

Dall'attuazione delle disposizioni del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Sono esclusi contributi o sovvenzioni di qualsiasi tipo a carico della finanza pubblica per il funzionamento delle Agenzie.