Il comma primo dell'articolo 2 del regolamento approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e' sostituito dal seguente:
«L'esercente, a garanzia delle obbligazioni verso l'erario, i depositanti e loro aventi causa, ha l'obbligo di prestare una congrua cauzione nella misura determinata dal Ministero dello sviluppo economico, non inferiore ad euro 14.000, ne' superiore ad euro 700.000. I predetti importi minimo e massimo possono essere aggiornati con periodicita' non inferiore ad un triennio con decreto del Ministro dello sviluppo economico tenendo conto delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertate dall'ISTAT.».
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Modifiche al regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Disposizioni transitorie e finali
Comma 2
Le cauzioni, gia' costituite, alla data di entrata in vigore del presente regolamento e dei successivi decreti di aggiornamento, sono integrate entro novanta giorni dalla comunicazione della nuova cifra determinata nei limiti stabiliti dall'articolo 1.
Gli esercenti dei magazzini generali che, allo scadere del predetto termine, non avranno effettuato l'integrazione, entro i sessanta giorni successivi dovranno cessare la loro attivita'.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e', o resta abrogato, il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1510.