DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 114/2010 - Regolamento recante modifiche al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, concernente i requisiti visivi degli aspiranti alla iscrizione nelle matricole della gente di mare. (10G0135)

Regolamento recante modifiche al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, concernente i requisiti visivi degli aspiranti alla iscrizione nelle matricole della gente di mare. (10G0135)

Numero 114 Anno 2010 GU 22.07.2010 Codice 010G0135

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-04-30;114

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Modifiche all'elenco relativo all'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria

Comma 2

Il numero 22 del primo elenco annesso al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, e' sostituito dal seguente:
«22. Le malattie e le alterazioni dell'occhio per le quali la funzione visiva sia ridotta a tale grado da avere in ambedue gli occhi:
a) personale di coperta: visus naturale inferiore ai 14/10 complessivi con meno di 5/10 per l'occhio peggiore. Il visus corretto dovra' essere 10/10 in ciascun occhio con l'uso di lenti ben tollerate;
b) altro personale di bordo: visus naturale inferiore a 8/10 complessivi con meno di 3/10 per l'occhio peggiore.
Le gravi discromatopsie: per il personale di coperta e per gli elettricisti la funzione cromatica deve essere valutata con le Tavole di Ishihara.
Le malformazioni, le disfunzioni, le patologie o gli esiti di lesioni delle palpebre o delle ciglia anche se limitate da un solo occhio quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali.
Le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni delle ghiandole e delle vie lacrimali, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali.
I difetti del campo visivo anche monoculari che riducano sensibilmente la visione.
Puo' essere considerato come normale un campo visivo che presenti:
a) un'ampiezza totale sul meridiano orizzontale non inferiore a 120°, alla valutazione binoculare;
b) un'ampiezza sul meridiano verticale di almeno 60°, alla valutazione binoculare. L'emeralopia.».


Art. 2

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Comma 1

Modifiche all'elenco relativo alla revisione degli iscritti nella matricola della gente di mare

Comma 2

Il numero 14 del secondo elenco annesso al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, e' sostituito dal seguente:
«14. La anoftalmia o l'atrofia di un globo oculare e tutte le alterazioni organiche e funzionali, le malformazioni o gli esiti di traumi per cui l'acutezza visiva sia ridotta a meno di:
a) per il personale di coperta: visus naturale inferiore ai 12/10 complessivi con meno di 4/10 per l'occhio peggiore. Il visus corretto dovra' essere 10/10 in ciascun occhio con l'uso di lenti ben tollerate;
b) altro personale di bordo: visus naturale inferiore a 6/10 complessivi con meno di 2/10 per l'occhio peggiore.
I difetti del campo visivo anche monoculari che riducano sensibilmente la visione. Per i soggetti monocoli puo' essere considerato come normale un campo visivo che presenti:
a) una ampiezza totale del meridiano orizzontale non inferiore a 120°;
b) una ampiezza totale sul meridiano verticale superiore non inferiore a 60° ed inferiore non inferiore a 75°;
c) una assenza di scotomi assoluti entro i suddetti limiti, escludendo lo scotoma fisiologico (macchia cieca).
Per i soggetti con funzione visiva binoculare puo' essere considerato come normale un campo visivo che presenti:
a) una ampiezza totale sul meridiano orizzontale non inferiore a 120°, alla valutazione binoculare;
b) una ampiezza sul meridiano verticale di almeno 60°, alla valutazione binoculare.».