DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante ulteriori modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 maggio 2001, n. 233, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri. (10G0009)

Numero 207 Anno 2009 GU 21.01.2010 Codice 010G0009

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-12-04;207

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233

Art. 2

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Comma 1

Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233

Art. 3

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Comma 1

Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233

Comma 2

Il comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, e' sostituito dal seguente:
«2. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con la modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed articolato:
a) per il Capo dell'Ufficio legislativo, per il Capo della segreteria del Ministro e per il responsabile del servizio del controllo interno, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero;
b) per il segretario particolare del Ministro, e per i componenti del Servizio del Controllo interno in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero.
Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai capi dei predetti uffici, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico e' corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico accessorio spettante, rispettivamente, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale ed ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale dello stesso Ministero.».


Art. 4

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Comma 1

Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233

Art. 5

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Comma 1

Clausola di invarianza

Comma 2

Dal presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.