DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148. (09G0197)

Numero 189 Anno 2009 GU 28.12.2009 Codice 009G0197

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-07-30;189

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Definizioni e ambito di applicazione

Comma 2

Il presente decreto si applica ai titoli di studio accademici rilasciati dagli istituti di istruzione superiore e dagli istituti di istruzione superiore stranieri dei Paesi aderenti alla «Convenzione per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore fatta in Lisbona l'11 aprile 1997», di seguito denominati: «titoli di studio».


Le procedure disciplinate dal presente decreto sono finalizzate al riconoscimento dei titoli di studio per finalita' diverse da quelle accademiche di cui all'articolo 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148, e da quelle, relative al riconoscimento professionale, previste dalla normativa comunitaria, nonche' dagli articoli 49 e 50 del decreto Presidente della Repubblica 19 agosto 1999, n. 394.


Art. 2

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Comma 1

Riconoscimento dei titoli di studio stranieri per l'accesso ai pubblici concorsi

Comma 2

Per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti negli istituti di istruzione superiore stranieri, ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, si applicano le procedure previste dall'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermi restando i requisiti soggettivi previsti dalle norme vigenti in materia di accesso al pubblico impiego.


Art. 3

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Comma 1

Riconoscimento dei titoli di studio da parte del Ministero

Comma 2

Il provvedimento conclusivo e' adottato dal Ministero entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il provvedimento di riconoscimento e quello di diniego sono comunicati all'interessato e all'amministrazione interessata.


Il riconoscimento di titoli di studio, ai fini della registrazione del contratto da parte della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, per l'attribuzione della qualifica di volontario o cooperante, ai sensi degli articoli 31 e 32 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e' di competenza del Ministero, previa istanza dell'interessato. Entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, previo accertamento della corrispondenza della documentazione prodotta ai requisiti di cui al comma 2, lettere a) o b), il Ministero adotta il provvedimento di riconoscimento. Tale provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il provvedimento di diniego di riconoscimento e' notificato all'interessato e all'amministrazione interessata.


Art. 4

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Comma 1

Riconoscimento dei titoli di studio da parte di altre amministrazioni

Comma 2

Ai fini del riconoscimento dei titoli di studio per le finalita' di cui ai commi 2, 3 e 4, le amministrazioni interessate trasmettono la documentazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) o b), al Ministero. Entro sessanta giorni dal ricevimento delle istanze, il Ministero trasmette il proprio motivato parere alle amministrazioni competenti, le quali adottano il provvedimento di riconoscimento. Il provvedimento e' comunicato all'interessato e al Ministero.


La valutazione dei titoli di studio, ai fini della partecipazione a selezioni per l'assegnazione di borse di studio e altri benefici, conseguenti al possesso di tali titoli, erogati o riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni, e' di competenza dell'amministrazione interessata, acquisito il parere del Ministero.


La valutazione dei titoli di studio accessori, ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo nelle procedure concorsuali per titoli ed esami, indette dal Ministero degli affari esteri, e' di competenza di quest'ultima amministrazione, che puo' richiedere il parere del Ministero relativamente all'idoneita' del titolo di studio.


La valutazione dei titoli di studio, ai fini della partecipazione alle selezioni gestite dal Ministero degli affari esteri per l'accesso a borse di studio e ad altri benefici previsti da organizzazioni ed enti internazionali, e' di competenza del Ministero degli affari esteri, che puo' richiedere il parere del Ministero.


Art. 5

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Comma 1

Istanza di riesame

Comma 2

Avverso i provvedimenti di diniego di cui agli articoli 3 e 4 l'interessato o l'amministrazione interessata possono presentare istanza di riesame, producendo ulteriore documentazione, entro trenta giorni dalla notifica.


Art. 6

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Comma 1

Norme finali

Comma 2

Le procedure disciplinate dal presente decreto si applicano ferme restando le disposizioni relative all'ammissione con riserva in materia di pubblici concorsi.