DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell' invalidita' e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n.

Numero 181 Anno 2009 GU 16.12.2009 Codice 009G0186

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-10-30;181

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Testo vigente

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Art. 2

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Comma 1

Disposizioni generali

Comma 2

La valutazione della percentuale d'invalidita' di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, e' espressa in una percentuale unica d'invalidita', comprensiva del riconoscimento del danno biologico e morale.


Ai fini della valutazione di cui al comma 1, gli accertamenti sanitari, sono effettuati dalla competente commissione medica ospedaliera della sanita' militare o dalle apposite commissioni sanitarie di nomina consolare, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.


Ai fini dell'espletamento degli accertamenti sanitari, nonche' delle modalita' di svolgimento dei lavori delle commissioni di cui al comma 2, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze in data 12 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2004, n. 44, adottato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e successive modificazioni.


Art. 3

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Comma 1

Criteri medico-legali per la valutazione dell'invalidita' permanente

Comma 2

l. Per l'accertamento dell'invalidita' si procede tenendo conto che la percentuale d'invalidita' permanente (IP), riferita alla capacita' lavorativa, e' attribuita scegliendo il valore piu' favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidita' e relative modalita' d'uso approvate, in conformita' all'articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del Ministro della sanita' in data 5 febbraio 1992, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e quello determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e relativi criteri applicativi. Alla classifica di cui alle categorie della tabella A e alla tabella B sono equiparate le fasce percentuali d'invalidita' permanente, riferite alla capacita' lavorativa, secondo le corrispondenze indicate nella tabella in allegato 1. Alle invalidita' o mutilazioni di prima categoria della tabella A che risultino contemplate anche nella tabella E corrisponde una invalidita' permanente non inferiore al 100%.


Art. 5

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Comma 1

Disposizioni transitorie

Comma 2

Fino alla data di predisposizione delle tabelle di menomazione di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la percentuale del danno biologico e' determinata in base alla tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, e successive modificazioni; la percentuale del danno biologico, cosi' determinata, puo' essere aumentata da parte dei competenti organismi sanitari ai sensi degli articoli 138, comma 3, e 139, comma 3, del decreto legislativo n. 209 del 2005.


Dopo l'adozione delle tabelle di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo n. 209 del 2005, si procede, previa domanda degli interessati, ovvero dell'amministrazione competente, ad una nuova determinazione della invalidita', qualora la percentuale di danno biologico, applicando i nuovi criteri tabellari, sia piu' favorevole.


Art. 6

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Comma 1

Disposizioni finali

Comma 2

A fare data dall'entrata in vigore del presente regolamento le commissioni mediche provvedono all'accertamento delle invalidita' secondo quanto previsto agli articoli 3 e 4.


Nei casi di applicazione dell'articolo 6, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, le valutazioni delle invalidita' operate in difformita' alle disposizioni del presente regolamento, possono formare oggetto di revisione da parte dei competenti organismi sanitari, previa domanda degli interessati agli uffici delle amministrazioni competenti. In ogni caso, la percentuale d'invalidita' non puo' essere rideterminata in misura inferiore a quella per la quale si e' gia' provveduto all'attribuzione dei benefici richiesti, ovvero a quella stabilita in sede giudiziale. Le domande, presentate a partire dalla data di entrata in vigore della legge n. 206 del 2004, cui non sia seguito l'accertamento medico-legale da parte delle commissioni di cui all'articolo 2, comma 2, per sopravvenuto decesso del danneggiato, sono da considerare utilmente prodotte per la determinazione della nuova percentuale di invalidita', comprensiva del danno biologico e morale.