IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 86, primo comma, della Costituzione;
Considerata la durata e la distanza dal territorio nazionale della missione che il Presidente della Repubblica intraprendera' all'estero a decorrere dal 12 settembre 2009, recandosi nella Repubblica di Corea in visita di Stato ed in Giappone in visita ufficiale;
Decreta:
Le funzioni del Presidente della Repubblica, non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, sono esercitate, ai sensi dell'articolo 86, primo comma, della Costituzione, dal presidente del Senato a decorrere dal 12 settembre 2009 e, precisamente, dal momento in cui il Capo dello Stato lascera' l'Italia e fino al suo rientro nel territorio nazionale.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1