DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali,

Numero 119 Anno 2009 GU 17.08.2009 Codice 009G0132

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-06-22;119

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Oggetto del regolamento e consistenza complessiva delle dotazioni organiche

Comma 2

Il presente regolamento disciplina la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) delle istituzioni scolastiche ed educative, ed e' finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione stabiliti dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2008, n. 133 e dal piano programmatico di interventi adottato ai sensi dei commi 3 e 4 del medesimo articolo.


La consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche del personale di cui al comma 1 e' definita a livello nazionale in base ai criteri previsti dal presente regolamento e secondo i parametri di calcolo previsti dalle annesse tabelle 1, 2, 3/A, 3/B e 3/C.


Per ciascuno degli anni scolastici 2009-2010, 2010-2011 e 2011-2012 le dotazioni regionali sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in modo da realizzare complessivamente le riduzioni di cui all'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) e dell'articolo 64, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2008, n. 133.


Art. 2

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Comma 1

Dotazioni organiche regionali, provinciali e organici di istituto

Comma 2

La consistenza numerica complessiva dei posti definita a livello nazionale e' ripartita in dotazioni organiche regionali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 23 agosto 1997, n. 281, con riguardo alle specificita' degli ambiti territoriali interessati, con riferimento alle peculiarita' strutturali, organizzative e operative delle istituzioni scolastiche, alle diversita' conseguenti alle situazioni ambientali e socio-economiche, alle funzioni ed ai compiti previsti per i profili professionali del personale. Nella ripartizione si tiene conto altresi', in relazione ai diversi contesti territoriali interessati, dei fenomeni migratori da paesi extracomunitari, dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, nonche' delle condizioni logistico-strutturali, delle distanze e dei collegamenti tra le istituzioni scolastiche situate nei comuni montani e nelle piccole isole.


Ai fini del presente regolamento si intende per «dirigente regionale» e per «dirigente scolastico», rispettivamente, il dirigente con incarico di livello dirigenziale generale preposto all'ufficio scolastico regionale e il dirigente preposto ad una istituzione scolastica o educativa.


Il dirigente regionale provvede alla ripartizione della dotazione organica regionale in dotazioni organiche provinciali, avendo cura di promuovere interlocuzioni e confronti con le regioni e con gli enti locali, con riferimento alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, accantonando una quota di posti pari al 3 per cento della dotazione organica regionale per le finalita' di cui al comma 5. Nella determinazione delle dotazioni organiche provinciali si tiene conto, altresi', delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo alle zone caratterizzate da fenomeni di abbandono e dispersione scolastica.


Nel limite della dotazione organica regionale, il dirigente regionale determina le dotazioni organiche di istituto previa applicazione dei criteri e dei parametri di calcolo individuati con il presente regolamento e relative tabelle annesse. I dirigenti scolastici formulano al riguardo motivate proposte, ai sensi della normativa vigente e sulla base delle esigenze risultanti dal piano dell'offerta formativa, ispirandosi a criteri di razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili nell'istituzione scolastica.


Il dirigente regionale assicura comunque il rispetto del limite della dotazione organica regionale, anche, ove necessario, mediante deroga ai criteri ed ai parametri di calcolo stabiliti per la determinazione degli organici di istituto. Il medesimo dirigente assegna le risorse di personale alle province di competenza in modo da assicurare altresi', nel rispetto delle esigenze di contenimento della spesa, il funzionamento delle istituzioni scolastiche in condizioni di sicurezza per gli alunni e di efficacia ed efficienza del servizio erogato. La quota di posti accantonati di cui al comma 3 e' assegnata in sede di determinazione dell'organico di diritto delle istituzioni scolastiche ed e' utilizzata, essenzialmente per far fronte ad esigenze di particolare rilevanza e complessita'.


Le disposizioni del presente articolo, al fine di garantire la continuita' del servizio, restano efficaci fino all'adozione da parte della regione interessata delle norme legislative necessarie ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' di un apparato istituzionale idoneo allo svolgimento delle funzioni assegnate.


Art. 3

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Comma 1

Efficacia ed efficienza dei servizi

Comma 2

Le istituzioni scolastiche ed educative possono collegarsi in rete per l'espletamento di compiti ed attivita' di interesse comune.
Le relative modalita' organizzative, gestionali ed operative sono definite e indicate in appositi accordi tra le istituzioni scolastiche interessate, nel rispetto dei principi stabiliti in materia dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e delle norme di cui ai contratti collettivi in vigore. I dirigenti preposti alle istituzioni scolastiche interessate sottoscrivono gli accordi sentiti i direttori dei servizi generali e amministrativi e le rappresentanze sindacali unitarie delle medesime istituzioni.


L'impiego delle risorse di personale disponibili, ai sensi del comma 1, puo' riferirsi a tutti i profili professionali del personale medesimo.


Nei casi di compresenza durante le ore di insegnamento tecnico-scientifico, dell'insegnante teorico, dell'insegnante tecnico-pratico e dell'assistente tecnico, puo' disporsi con apposita delibera della giunta esecutiva, la non attivazione del posto di assistente tecnico o in sostituzione dello stesso l'istituzione di altro posto di assistente tecnico di diversa area non coperta e di cui si valuti necessaria l'attivazione. La predetta determinazione non deve comportare, in alcun caso, situazioni di soprannumerarieta' rispetto all'organico di istituto.


Nei periodi di sospensione dell'attivita' didattica gli assistenti tecnici possono essere utilizzati oltre che in attivita' di manutenzione ordinaria del materiale tecnico, scientifico ed informatico dei laboratori, officine, reparti di lavorazione o uffici di rispettiva competenza, anche in attivita' di manutenzione straordinaria del predetto materiale e in attivita' di supporto alla didattica, necessarie per l'ordinato e puntuale avvio dell'anno scolastico.


Art. 4

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Comma 1

Servizi terziarizzati

Comma 2

Nelle istituzioni scolastiche in cui i compiti del profilo di collaboratore scolastico sono assicurati, in tutto o in parte, da personale esterno all'amministrazione, e' indisponibile, a qualsiasi titolo, il 25 per cento dei posti del corrispondente profilo professionale.


Qualora i compiti di cui al comma 1 siano prestati da personale gia' addetto ai lavori socialmente utili, stabilizzato ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il dirigente regionale promuove, con i rappresentanti delle categorie interessate, opportune intese finalizzate alla ottimale utilizzazione di tale personale nelle istituzioni scolastiche comprese nell'ambito territoriale di competenza. Resta comunque confermata, nell'arco del triennio 2009-2011, l'attuale consistenza numerica dei posti di organico accantonati.


Le intese di cui al comma 2 tengono conto dei livelli retributivi ed occupazionali garantiti, del numero del personale gia' addetto ai lavori socialmente utili, della quantita' e qualita' dei servizi richiesti, del monte ore necessario e delle esigenze delle singole istituzioni scolastiche, che comportino modifiche od integrazioni nella quantita', qualita' e distribuzione dei servizi come attualmente definiti.


Ai fini di cui ai commi da 1 a 3 puo' essere disposta la compensazione, tra le istituzioni scolastiche, della percentuale dei corrispondenti posti di organico da rendere indisponibile.


Il dirigente regionale puo' promuovere analoghe intese finalizzate al piu' efficace ed efficiente utilizzo del personale gia' addetto ai lavori socialmente utili, attualmente impegnato nelle istituzioni scolastiche in compiti di carattere amministrativo e tecnico, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con conseguente accantonamento di un numero di posti della dotazione organica del profilo di appartenenza, corrispondente al 50 per cento degli stessi soggetti.


Art. 5

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Comma 1

Stabilita' dell' organico di diritto

Comma 2

La necessita' di attivazione di ulteriori posti successivamente alla determinazione dell'organico di diritto, rappresentata dai dirigenti scolastici, non puo' comportare, in ogni caso, a livello provinciale, incrementi di posti del medesimo organico. Ove necessario, il dirigente regionale, sulla base delle indicazioni e delle richieste formulate dai dirigenti scolastici, autorizza gli eventuali incrementi di posti unicamente per compensazione, a livello provinciale, revocando l'autorizzazione al funzionamento di un corrispondente numero di posti dell'organico di diritto, per i quali, all'inizio dell'anno scolastico siano venute meno le condizioni che ne avevano legittimato l'istituzione. In tale caso il funzionamento del posto deve, comunque, conseguire all'applicazione dei vigenti criteri e parametri di calcolo degli organici di istituto ovvero ad apposito, motivato provvedimento del dirigente regionale.


Art. 6

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Comma 1

Attribuzione temporanea di compiti e funzioni

Comma 2

In presenza delle condizioni previste dalle norme in vigore per il conferimento delle supplenze temporanee, nel piano delle attivita' di cui all'articolo 53 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 puo' essere previsto, in alternativa al conferimento delle predette supplenze, l'attribuzione temporanea di compiti o funzioni al personale in servizio, previa acquisizione di disponibilita' al riguardo da parte dello stesso.


L'importo corrispondente al 50 per cento delle economie realizzate dall'istituzione scolastica, per effetto del mancato conferimento delle supplenze, e' assegnato, in misura proporzionale all'effettivo servizio prestato, al personale che ha svolto i compiti di cui al comma 1, secondo modalita' da definire nell'ambito della contrattazione di istituto.


Art. 7

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Comma 1

Norme finali e abrogazioni

Comma 2

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati l'articolo 548 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed il decreto ministeriale 10 agosto 2000, n. 201.


E' altresi' abrogata ogni altra disposizione non legislativa comunque incompatibile con quelle del presente regolamento.


Art. 8

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.