I piloti aventi l' anzianita' di servizio di cui all'articolo 121-bis, comma 1, inserito dalla lettera d), al momento della loro cancellazione dal registro partecipano alla ripartizione dei compensi in ragione delle quote maturate alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Norme transitorie
Comma 2
I piloti effettivi e gli aspiranti piloti nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto partecipano alla ripartizione dei proventi in ragione di centoventicinque quote il capo pilota, centododici quote e mezza i sottocapi, cento quote gli altri piloti effettivi e cinquanta quote gli aspiranti piloti. In caso di infermita' dei piloti di cui al presente comma, si applica il comma 3 dell'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
L'opzione per il trattamento di fine servizio da parte dei piloti con anzianita' inferiore a dieci anni e' effettuata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, si applica alle vedove ed agli orfani dei piloti deceduti alla data di entrata in vigore del presente decreto e dei piloti con piu' di cinque anni di servizio completo che non abbiano optato per il trattamento di fine servizio.