DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante modalita' di ripartizione e di erogazione del fondo relativo agli incentivi per la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto, di cui all'articolo 83-bis, comma 28, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

Numero 83 Anno 2009 GU 09.07.2009 Codice 009G0094

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-05-29;83

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Ambito d'applicazione e definizioni

Comma 2

Le disposizioni del presente regolamento definiscono le modalita' di ripartizione e di erogazione delle risorse, nel limite dell'importo di euro 7 milioni, volte ad accrescere le competenze e le capacita' professionali degli imprenditori e degli operatori del settore dell'autotrasporto di merci, allo scopo di promuovere lo sviluppo della competitivita', l'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro, mediante azioni di formazione generale e specifica, promosse dalle imprese di autotrasporto di merci o dai loro raggruppamenti.


Art. 2

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Comma 1

Azioni formative

Comma 2

Le azioni di formazione, specifica o generale, secondo le definizioni date dall'articolo 38 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, incentivabili ai sensi del presente regolamento, sono realizzate nel corso del biennio 2009-2010 e consistono in piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali o strutturati per filiere.


Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono stabilite modalita' e termini per la realizzazione delle attivita' formative proposte.


Art. 3

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Comma 1

Soggetti beneficiari - soggetti attuatori

Comma 2

Soggetti beneficiari delle misure di aiuto di cui al presente regolamento sono le imprese di autotrasporto o loro raggruppamenti, come definiti dall'articolo 1, comma 2.


Art. 4

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Comma 1

Costi ammissibili - intensita' e modalita' degli aiuti

Comma 2

Le azioni formative di cui al presente regolamento sono oggetto di contributi, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, entro i limiti massimi di intensita' fissati per gli aiuti alla formazione dall'articolo 39 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.


Le misure di aiuto sono concesse mediante sovvenzione diretta.


In conformita' a quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 800/2008, sono escluse dal presente regime le imprese destinatarie di un obbligo di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.


Art. 5

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Comma 1

Valutazione delle istanze e procedure per l'erogazione dei contributi

Comma 2

Con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, e' istituita una Commissione, che provvede, con le risorse umane e strumentali gia' in dotazione allo stesso Ministero, a valutare le istanze presentate per accedere ai benefici di cui al presente regolamento. Con lo stesso decreto, sono individuati i criteri cui tale Commissione dovra' attenersi nella valutazione delle istanze; ai componenti della suddetta Commissione non e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso spese.


Art. 6

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Comma 1

Oneri a carico dello Stato

Comma 2

Il presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.