Le disposizioni del presente regolamento definiscono le modalita' di ripartizione e di erogazione delle risorse, nel limite dell'importo di euro 7 milioni, volte ad accrescere le competenze e le capacita' professionali degli imprenditori e degli operatori del settore dell'autotrasporto di merci, allo scopo di promuovere lo sviluppo della competitivita', l'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro, mediante azioni di formazione generale e specifica, promosse dalle imprese di autotrasporto di merci o dai loro raggruppamenti.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Ambito d'applicazione e definizioni
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Azioni formative
Comma 2
Le azioni di formazione, specifica o generale, secondo le definizioni date dall'articolo 38 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, incentivabili ai sensi del presente regolamento, sono realizzate nel corso del biennio 2009-2010 e consistono in piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali o strutturati per filiere.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono stabilite modalita' e termini per la realizzazione delle attivita' formative proposte.
Art. 3
#Comma 1
Soggetti beneficiari - soggetti attuatori
Comma 2
Soggetti beneficiari delle misure di aiuto di cui al presente regolamento sono le imprese di autotrasporto o loro raggruppamenti, come definiti dall'articolo 1, comma 2.
Art. 4
#Comma 1
Costi ammissibili - intensita' e modalita' degli aiuti
Comma 2
Le azioni formative di cui al presente regolamento sono oggetto di contributi, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, entro i limiti massimi di intensita' fissati per gli aiuti alla formazione dall'articolo 39 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.
Le misure di aiuto sono concesse mediante sovvenzione diretta.
In conformita' a quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 800/2008, sono escluse dal presente regime le imprese destinatarie di un obbligo di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.
Art. 5
#Comma 1
Valutazione delle istanze e procedure per l'erogazione dei contributi
Comma 2
Con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, e' istituita una Commissione, che provvede, con le risorse umane e strumentali gia' in dotazione allo stesso Ministero, a valutare le istanze presentate per accedere ai benefici di cui al presente regolamento. Con lo stesso decreto, sono individuati i criteri cui tale Commissione dovra' attenersi nella valutazione delle istanze; ai componenti della suddetta Commissione non e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso spese.
Art. 6
#Comma 1
Oneri a carico dello Stato
Comma 2
Il presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.