Le disposizioni del presente regolamento definiscono le modalita' di ripartizione e di erogazione delle risorse, nel limite dell'importo di euro 9 milioni, finalizzate a favorire i processi di aggregazione fra le piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Ambito d'applicazione e definizioni
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Soggetti beneficiari
Comma 2
Soggetti beneficiari delle misure di aiuto sono i raggruppamenti risultanti da processi di aggregazione fra piccole e medie imprese di autotrasporto, aventi sede principale o secondaria in Italia, iscritte all'albo degli autotrasportatori, mediante fusione, incorporazione, o conferimento di azienda, avvenuti successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e nei quali non siano coinvolte societa' controllate, controllanti, o comunque collegate fra loro, anche solo in forma indiretta.
Art. 3
#Comma 1
Costi ammissibili - intensita' e modalita' degli aiuti
Comma 2
Sono incentivabili, ai sensi del presente regolamento, i servizi di consulenza esterna connessi con il progetto di aggregazione e con la realizzazione delle nuove strutture societarie, ivi compresa l'assistenza legale e notarile, purche' non rientranti nell'ordinaria gestione aziendale.
I costi ammissibili sono quelli compatibili con la disciplina di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, ed il limite massimo di intensita' dell'aiuto e' pari al 50 per cento, ai sensi dell'articolo 26 di tale regolamento.
Le misure di aiuto sono concesse mediante sovvenzione diretta.
Ai benefici si accede esclusivamente mediante richiesta da presentarsi, a pena di inammissibilita', nelle forme e nei termini da stabilirsi con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 4.
In conformita' a quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 800/2008, sono esclusi dal presente regime le imprese destinatarie di un obbligo di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.
Art. 4
#Comma 1
Procedura di richiesta dei benefici Valutazione delle istanze
Comma 2
Con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, e' istituita una Commissione, che provvede, con le risorse umane e strumentali gia' in dotazione allo stesso Ministero, a valutare le istanze presentate per accedere ai benefici di cui al presente regolamento. Con lo stesso decreto, sono individuati i criteri cui tale Commissione dovra' attenersi nella valutazione delle istanze; ai componenti della suddetta Commissione non e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso spese.
Art. 5
#Comma 1
Oneri a carico dello Stato
Comma 2
Il presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.