DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 58/2009 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica...

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, delle vittime del dovere, nonche' de

Numero 58 Anno 2009 GU 03.06.2009 Codice 009G0066

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-05-05;58

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Testo vigente

Art. 2

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Comma 1

Oggetto della disciplina

Comma 2

Ai destinatari di cui all'articolo 1, a decorrere dall'anno scolastico/accademico 2008/2009, le borse di studio sono assegnate attraverso due distinti bandi di concorso, l'uno riferito alla scuola elementare, secondaria inferiore e secondaria superiore, l'altro ai corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non, ai corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) ed alle scuole di specializzazione, con esclusione di quelle retribuite.


Le somme relative alle borse per le singole categorie di studio di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), ove non utilizzabili per carenza di aspiranti, possono essere ripartite tra le altre categorie, anche in eccedenza al numero delle borse di studio ivi previsto.


Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio e' riservata ai soggetti con disabilita', di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.


Art. 3

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Comma 1

Requisiti per l'ammissione

Comma 2

Le domande per le borse di studio di cui all'articolo 1 devono essere inviate entro trenta giorni dalla pubblicazione dei bandi emanati annualmente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il mese di dicembre.


I requisiti previsti dalle lettere a) e b) non sono richiesti per i soggetti indicati dall'articolo 2, comma 4.


Art. 4

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Comma 1

Presentazione della domanda

Comma 2

I termini e le modalita' di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi per l'assegnazione delle borse di studio sono stabiliti nei bandi richiamati nell'articolo 2, comma 1.


Art. 5

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Comma 1

Commissione e graduatorie

Comma 2

La partecipazione alle sedute della Commissione e' gratuita.


Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti.


Distinte graduatorie sono redatte dalla Commissione relativamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, in base ai criteri di cui al comma 4.


La Commissione invia le graduatorie, entro novanta giorni dal ricevimento delle domande, al Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'approvazione.


Art. 6

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Comma 1

Abrogazioni