DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione.

Numero 196 Anno 2008 GU 17.12.2008 Codice 008G0219

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2008-10-03;196

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006, le norme sull'ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013, fatto salvo quanto previsto dallo stesso regolamento (CE) n.1083/2006, nonche' dal regolamento (CE) n. 1080/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal regolamento (CE) n. 1081/2006 sul Fondo sociale europeo (FSE) e dal regolamento (CE) n. 1828/2006.


Ai fini del presente regolamento, resta fermo il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato.


Art. 2

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Comma 1

Spese effettivamente sostenute

Comma 2

Le spese sostenute dai beneficiari di cui all'articolo 78 del regolamento (CE) n. 1083/2006, di seguito denominato: «regolamento generale», sono effettuate in denaro fatte salve le deroghe di cui al comma 5.


Le spese ammissibili, nel caso di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del Trattato CE, sono quelle riconosciute dalla Commissione europea nella relativa decisione di autorizzazione dell'aiuto o, in caso di aiuti esentati dall'obbligo di notifica, quelle previste dai relativi regolamenti di esenzione.


Fatta salva la previsione di cui al comma 2, le spese sostenute nell'ambito di strumenti di ingegneria finanziaria sono ammissibili alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli 44 e 78, paragrafo 6, del regolamento generale, e agli articoli da 43 a 46 del regolamento (CE) n. 1828/2006.


Non sono ammissibili le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia gia' fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario.


Sono assimilate alle spese di cui al comma 1 l'ammortamento, i contributi in natura e le spese generali alle condizioni di cui all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento generale, nonche' a quelle indicate ai commi 6, 7 e 8.


Le spese generali sono ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione e che siano imputate con calcolo pro-rata all'operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato, fatte salve eccezioni previste nei regolamenti specifici di ciascun Fondo. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 5 APRILE 2012, N. 98)).


((


8-ter. Le opzioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8-bis possono essere combinate unicamente se ciascuna di esse copre una diversa categoria di costi ammissibili o se sono utilizzate per diversi progetti relativi ad una stessa operazione))


Art. 3

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Comma 1

Oneri finanziari e di altro genere e spese legali

Comma 2

Gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari non sono spese ammissibili. Nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, sono ammissibili, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti.


Qualora l'esecuzione dell'operazione richieda l'apertura di uno o piu' conti bancari, le spese ad essi afferenti sono ammissibili.


Sono ammissibili le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonche' le spese per contabilita' o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione ovvero, nel caso delle spese per contabilita' o audit, se sono connesse con i requisiti prescritti dall'autorita' di gestione.


Le spese per garanzie fornite da una banca, da una societa' di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'autorita' di gestione.


Le ammende e le penali non sono spese ammissibili.


Art. 6-bis

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Comma 1

(( (Categorie di alloggi ammissibili per i miglioramenti dell'efficienza energetica e per l'utilizzo di energie rinnovabili). ))

Comma 2

((


Ai sensi del paragrafo 1-bis dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1080/2006, come modificato dal regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, le spese per i miglioramenti dell'efficienza energetica e per l'utilizzo di energie rinnovabili sono ammissibili con riferimento agli alloggi di edilizia residenziale pubblica gia' esistenti ed ancora di proprieta' pubblica, come definiti dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, nonche' agli immobili pubblici adibiti sia ad uso residenziale sia ad uso diverso da quello residenziale.


Fatto salvo quanto stabilito nel comma 1, le spese per l'edilizia abitativa sono ammissibili nel rispetto delle prescrizioni contenute nei paragrafi 2 e 2-bis dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1080/2006, come modificato, da ultimo, dal regolamento (UE) n. 437/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010.


))


Art. 7

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Comma 1

Imposta sul valore aggiunto, oneri e altre imposte e tasse

Comma 2

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e' una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile.


Nei casi in cui il beneficiario e' soggetto ad un regime forfetario ai sensi del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, l'IVA pagata e' considerata recuperabile ai fini del comma 1.


Costituisce, altresi', spesa ammissibile l'imposta di registro, in quanto afferente a un'operazione.


Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei Fondi strutturali costituisce spesa ammissibile, nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario.


Art. 9

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Comma 1

Spese di assistenza tecnica

Comma 2

Le spese sostenute per l'attivita' di preparazione, selezione, gestione, attuazione, sorveglianza, monitoraggio, valutazione, informazione e controllo dei programmi operativi, nonche' quelle sostenute per le attivita' volte a rafforzare la capacita' amministrativa connessa all'attuazione dei Fondi, sono ammissibili nei limiti di cui all'articolo 46 del regolamento generale.


Sono ammissibili le spese sostenute dalla pubblica amministrazione al fine di avvalersi del personale interno, di consulenze professionali, di servizi tecnico-specialistici, nonche' delle dotazioni strumentali necessarie per le attivita' riportate al comma 1.


Art. 9-bis

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Comma 1

(( (Spese connesse agli interventi di tutela attiva dell'occupazione). ))

Comma 2

((


Nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo, sono ammissibili le spese relative agli interventi di politica attiva e la connessa indennita' di partecipazione a favore dei lavoratori destinatari degli ammortizzatori in deroga, ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all'Accordo fra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 12 febbraio 2009 in materia di interventi di sostegno a reddito ed alle competenze.


))


Art. 10

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Comma 1

Spese connesse alle singole operazioni

Comma 2

Sono ammissibili le spese, sostenute dai beneficiari, connesse all'esecuzione della specifica operazione, purche' previste dall'operazione stessa ed espressamente indicate nel relativo preventivo e approvate, ivi comprese quelle di valutazione e controllo.


Sono ammissibili le spese sostenute per la costituzione ed il funzionamento del gruppo europeo di cooperazione territoriale, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1080/2006.