Ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, il presente decreto si applica al personale appartenente alla carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Ambito di applicazione
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Decorrenza e durata
Comma 2
Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per gli aspetti relativi alla parte economica.
Art. 3
#Comma 1
Struttura del trattamento economico
Comma 2
Il trattamento economico di cui al comma l e' onnicomprensivo e remunera tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi attribuiti ai funzionari diplomatici.
Art. 4
#Comma 1
Stipendio tabellare
Comma 2
A decorrere dal 1° gennaio 2006 lo stipendio tabellare, comprensivo dell'indennita' integrativa speciale, e' rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
Ambasciatore: euro 97.222,42;
Ministro plenipotenziario: euro 80.422,55;
Consigliere d'ambasciata: euro 63.703,90;
Consigliere di legazione: euro 52.176,78;
Segretario di legazione: euro 37.639,39.
A decorrere dal 1° gennaio 2007 lo stipendio tabellare, comprensivo dell'indennita' integrativa speciale, e' rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
Ambasciatore: euro 107.650,00;
Ministro plenipotenziario: euro 91.600,00;
Consigliere d'ambasciata: euro 71.000,00;
Consigliere di legazione: euro 55.000,00;
Segretario di legazione: euro 41.200,00.
Art. 5
#Comma 1
Retribuzione individuale di anzianita'
Comma 2
Restano ferme le disposizioni dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, in materia di retribuzione individuale di anzianita'.
Art. 6
#Comma 1
Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato
Comma 2
Le risorse di cui al comma 1 sono determinate con riferimento al personale della carriera diplomatica in servizio alla data del 31 dicembre 2005.
Nell'ambito del fondo di cui al comma l una quota pari al 28,67 per cento viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato.
In caso di modifica del decreto del Ministro degli affari esteri n. 2069 del 5 luglio 2000 e fino alla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo sindacale relativo al biennio economico 2008 - 2009, le misure della retribuzione di posizione e di risultato correlate alle nuove posizioni funzionali, individuate dal nuovo decreto del Ministro degli affari esteri con le procedure per esso previste, sono stabilite utilizzando parte del finanziamento aggiuntivo disponibile a decorrere dal 31 dicembre 2007, quantificata in euro 297.576 lordi, mantenendo un proporzionato rapporto rispetto alle posizioni funzionali esistenti.
Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.
Art. 7
#Comma 1
Retribuzione di posizione
Comma 2
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, a decorrere dal 1° gennaio 2006, le misure della retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali che sono state individuate nell'articolo 1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 2069 del 5 luglio 2000 rimangono determinate nei valori annui lordi per tredici mensilita' stabiliti nell'articolo 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107.
Le misure minime della retribuzione di posizione per ciascun grado della carriera diplomatica, tenuto conto di quanto stabilito al comma 1, nonche' all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, rimangono determinate, per il biennio economico 1° gennaio 2006-31 dicembre 2007, nei valori annui lordi per tredici mensilita' stabiliti nell'articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107.
Art. 8
#Comma 1
Retribuzione di risultato
Comma 2
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, a decorrere dal 1° gennaio 2006, i parametri della retribuzione di risultato, ivi fissati in relazione alle diverse posizioni funzionali individuate nell'articolo 1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 2069 del 5 luglio 2000, e successive modificazioni, rimangono definiti dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107.
Art. 9
#Comma 1
Effetti del nuovo trattamento economico
Comma 2
Le misure del nuovo trattamento economico risultanti dall'applicazione degli articoli 4 e 7 hanno effetto, secondo la disciplina vigente, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di fine rapporto, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
Art. 10
#Comma 1
Risorse di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
Comma 2
La quota parte delle risorse aggiuntive stanziate dall'articolo 1, comma 177, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 2006, in attuazione del Protocollo di intesa sottoscritto dal Governo e dalle organizzazioni sindacali il 27 maggio 2005 per la definizione dei contratti collettivi di lavoro per il biennio economico 2004-2005, pari ad euro 455.000 lordi, e' destinata agli incrementi di cui all'articolo 4.
L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107, e' soppresso.
Art. 11
#Comma 1
Proroga di efficacia di norme
Comma 2
Al personale di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti decreti di recepimento degli accordi.
Art. 12
#Comma 1
Copertura finanziaria
Comma 2
All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in euro 1.080.809 per l'anno 2006, in euro 13.709.145 per l'anno 2007 e in euro 14.120.931 a decorrere dall'anno 2008, si provvede:
per l'anno 2006, quanto ad euro 630.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 177, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e quanto ad euro 450.809 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
per l'anno 2007, quanto ad euro 665.968 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quanto ad euro 1.445.756 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quanto ad euro 2.597.421 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quanto ad euro 9.000.000, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 14, comma 3, della legge 27 dicembre 2007, n. 246;
a decorrere dall'anno 2008, quanto ad euro 665.968 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quanto ad euro 4.043.177 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quanto ad euro 411.786 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quanto ad euro 9.000.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 14, comma 3, della legge 27 dicembre 2007, n. 246.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.