Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, la locazione degli immobili appartenenti al Fondo edifici di culto (FEC) consegue all'esperimento di pubblici incanti.
Salvo che nei casi in cui la procedura ad evidenza pubblica mediante pubblico incanto o licitazione privata sia andata deserta e in quelli di cui alle lettere c) e d) del comma 3, la trattativa privata e' preceduta da un'adeguata pubblicita' delle caratteristiche degli immobili che il FEC intende locare e dei relativi canoni minimi richiesti, con indicazione della ragione che, per ciascun immobile, ha comportato tale modalita' di scelta del contraente. Nei casi previsti dalla lettera a), del comma 3, la trattativa privata non puo' concludersi a condizioni piu' favorevoli per il locatario rispetto a quelle offerte al pubblico, ai sensi dei commi 1 e 2, nella gara. La trattativa privata e' altresi' preceduta da una gara informale tra coloro che, entro un congruo termine dalla pubblicazione dell'avviso, abbiano comunicato al FEC il proprio interesse alla locazione.