DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento concernente i criteri e le modalita' per l'affidamento in locazione ad uso abitativo dei beni immobili appartenenti al Fondo edifici di culto.

Numero 276 Anno 2007 GU 22.02.2008 Codice 008G0050

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-12-08;276

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Procedure per la scelta del contraente

Comma 2

Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, la locazione degli immobili appartenenti al Fondo edifici di culto (FEC) consegue all'esperimento di pubblici incanti.


Salvo che nei casi in cui la procedura ad evidenza pubblica mediante pubblico incanto o licitazione privata sia andata deserta e in quelli di cui alle lettere c) e d) del comma 3, la trattativa privata e' preceduta da un'adeguata pubblicita' delle caratteristiche degli immobili che il FEC intende locare e dei relativi canoni minimi richiesti, con indicazione della ragione che, per ciascun immobile, ha comportato tale modalita' di scelta del contraente. Nei casi previsti dalla lettera a), del comma 3, la trattativa privata non puo' concludersi a condizioni piu' favorevoli per il locatario rispetto a quelle offerte al pubblico, ai sensi dei commi 1 e 2, nella gara. La trattativa privata e' altresi' preceduta da una gara informale tra coloro che, entro un congruo termine dalla pubblicazione dell'avviso, abbiano comunicato al FEC il proprio interesse alla locazione.


Art. 2

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Comma 1

Criteri di aggiudicazione

Comma 2

Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, l'aggiudicazione in locazione dell'immobile avviene con il criterio dell'offerta del canone piu' alto. In questo caso, qualora piu' soggetti abbiano presentato offerte di pari importo, si procede all'aggiudicazione al richiedente che fornisce maggiori garanzie di solvibilita' finanziaria.


Quando ricorre la fattispecie di cui all'articolo 4, l'aggiudicazione in locazione dell'immobile puo' avvenire con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.


Art. 3

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Comma 1

Stipula del contratto di locazione

Comma 2

Concluse le procedure di cui agli articoli 1 e 2, la stipula del contratto di locazione interviene nei trenta giorni successivi, previa costituzione di un deposito cauzionale da parte del locatario, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 1978, n. 392.


Qualora, nella data fissata entro il termine di cui al comma 1 per la stipula del contratto di locazione, il soggetto aggiudicatario della locazione dell'immobile non compaia, il FEC, in mancanza di una valida giustificazione, lo dichiara decaduto dall'aggiudicazione e incamera la cauzione eventualmente prestata in sede di gara.


Art. 4

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Comma 1

Particolare modalita' di prestazione del corrispettivo

Comma 2

In sostituzione parziale del pagamento del canone, puo' essere previsto tra le condizioni contrattuali l'obbligo a carico del locatario di sostenere i costi di interventi di ripristino, adattamento, ristrutturazione o restauro da effettuare da parte del FEC per una piu' proficua manutenzione o valorizzazione dell'immobile. La detrazione apportata al canone complessivo previsto per l'intera durata della locazione, in connessione con l'adempimento dell'obbligo di cui al primo periodo, non puo' comunque essere superiore al costo degli interventi effettuati. Restano ferme le disposizioni del codice civile relative alle opere di manutenzione a carico del locatario.


La prestazione del corrispettivo secondo la modalita' di cui comma 1 e' resa nota con il bando di gara ovvero, se si procede a trattativa privata, all'avvio della trattativa medesima.


Art. 5

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Comma 1

Durata e rinnovo della locazione

Comma 2

La durata del contratto di locazione e' stabilita in conformita' alle previsioni della legge 9 dicembre 1998, n. 431.


La domanda di rinnovo ai sensi del comma 2 e' presentata al FEC non oltre il termine di sei mesi prima della data di cessazione del rapporto. Per la stipula del contratto di rinnovo si applicano le disposizioni dell'articolo 3.


Art. 6

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Comma 1

Canone della locazione

Comma 2

Fatti salvi i contratti di locazione a canone concordato stipulati in adesione agli accordi locali di cui agli articoli 2, comma 3, e 5, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il canone e' commisurato ai prezzi praticati in regime di libero mercato per analoghe tipologie, caratteristiche e destinazioni di uso dell'immobile, come accertati dai competenti uffici dell'Agenzia del territorio.


Nelle ipotesi di rinnovo della locazione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, puo' essere prevista, a titolo di mancata alea di gara, una congrua maggiorazione del canone di cui al comma 1, tenendo conto anche dell'andamento congiunturale del mercato delle locazioni immobiliari.


Il canone e' adeguato annualmente in misura corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente.


Art. 7

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Comma 1

Risoluzione e disdetta della locazione

Comma 2

L'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione e l'inosservanza delle prescrizioni stabilite in ordine alle modalita' di utilizzazione del bene costituiscono causa di risoluzione.


Il FEC puo' disporre accertamenti in ordine all'esatto adempimento degli obblighi assunti dal locatario, nonche' all'osservanza delle prescrizioni concernenti le modalita' di utilizzazione del bene. Nelle ipotesi in cui gli accertamenti non siano esperibili con altre modalita', gli incaricati del FEC hanno facolta' di accesso all'immobile nei tempi e con le modalita' stabilite nel contratto.


Il contratto di locazione prevede in ogni caso la clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del codice civile, con indicazione degli obblighi il cui inadempimento giustifichi la risoluzione del contratto, previa comunicazione da parte del FEC.


Alla prima scadenza del contratto di locazione, ciascuna delle parti puo' avvalersi della facolta' di procedere alla disdetta con le modalita' e per i motivi indicati dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.


Art. 8

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Comma 1

Effetti della locazione e divieto di sublocazione

Comma 2

Sono a carico del locatario gli oneri per la copertura assicurativa dei rischi di responsabilita' civile connessi all'utilizzo dell'immobile, con esclusione di quelli derivanti da causa a lui non imputabile, e per gli accertamenti esperiti dall'Agenzia del territorio ai fini della determinazione del canone.


Senza il consenso del FEC, non possono essere eseguite addizioni o migliorie sull'immobile locato. Alla cessazione della locazione, eventuali addizioni o migliorie eseguite sono di diritto acquisite gratuitamente alla proprieta' del FEC, se non e' stato pattuito diversamente. In mancanza del preventivo assenso all'esecuzione delle medesime, il FEC puo' richiedere al locatario il ripristino dello stato dei luoghi.


Non e' ammessa la sublocazione dell'immobile locato, salvo patto contrario.


Restano ferme le disposizioni del codice civile relative agli oneri di manutenzione ricadenti, rispettivamente, sul locatario e sul conduttore.


Art. 9

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Comma 1

Locazione di immobili di interesse culturale

Art. 10

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Comma 1

Locazione per esigenze abitative contingenti

Comma 2

Nell'ipotesi in cui siano state esperite infruttuosamente le procedure per la stipula del contratto di locazione ai sensi degli articoli 1, 2 e 3, e' consentita la destinazione dell'immobile alla locazione per esigenze abitative connesse al turismo, agli affari e a visite. Tale contratto non puo' avere comunque durata superiore a sei mesi, se stipulato per turismo, a dodici mesi, se stipulato per affari o visite.


Il contratto di locazione per finalita' di turismo, affari e visite, qualora riguardi immobili situati in zone a spiccata vocazione turistica o ad alta concentrazione di affari, puo' essere stipulato senza dover esperire in via preventiva le procedure per la stipula del contratto di locazione ai sensi degli articoli 1, 2 e 3.


Al fine di conseguire una piu' elevata remunerativita' delle locazioni di cui al presente articolo, il relativo canone, come accertato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, e' maggiorato in corrispondenza con i periodi di incremento stagionale della domanda delle locazioni immobiliari di analoga tipologia e comunque al verificarsi di un favorevole andamento congiunturale del mercato delle locazioni medesime.


Alle locazioni stipulate ai sensi del presente articolo non si applicano le disposizioni degli articoli da 1 a 5, 6, comma 2, e 7, comma 4.


Art. 11

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Comma 1

Invarianza degli oneri

Comma 2

L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ne' minori entrate. Gli uffici interessati utilizzano le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente.