DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante disposizioni modificative del capo IV del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, concernente approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto d'autore e di altri diritti co

Numero 275 Anno 2007 GU 19.02.2008 Codice 008G0046

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-12-29;275

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Sostituzione della rubrica del capo IV del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369

Art. 2

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Comma 1

Sostituzione degli articoli 44, 45, 46, 47 e 48, del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369

Comma 2

1. Gli articoli 44, 45, 46, 47 e 48, del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 44. - 1. Entro il termine di novanta giorni dall'effettuazione della vendita dell'opera d'arte o del manoscritto, i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 153 della legge 22 aprile 1941, n. 633, d'ora in avanti denominata: «Legge», nell'ordine di venditore, acquirente o intermediario, presentano alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) la dichiarazione prevista dallo stesso articolo e provvedono al versamento ad essa del compenso di cui all'articolo 144 della legge.
Art. 45. - 1. La dichiarazione di cui all'articolo 44 contiene il nome e il domicilio del dichiarante, il nome dell'autore del manoscritto o dell'opera venduta e, se conosciuto, anche il domicilio, il prezzo raggiunto nella vendita al netto dell'imposta e, ove identificabile, il genere artistico a cui appartiene l'opera (quale la pittura, la scultura, il disegno, la stampa), nonche', qualora indicati nell'esemplare dell'opera o, comunque, a conoscenza del dichiarante, il titolo dell'opera e la data di creazione.
2. La dichiarazione di cui all'articolo 44 puo' essere redatta anche per via telematica secondo il modello che verra' predisposto dalla SIAE.
3. Qualora si tratti delle copie di cui all'articolo 145, comma 2, della Legge, la dichiarazione indica se l'opera abbia o meno dei segni distintivi particolari (quali il numero di stampa, la data, la firma).
4. Se l'opera e' pseudonima o anonima, se ne fa menzione nella dichiarazione. In tal caso la dichiarazione contiene anche le misure dell'esemplare dell'opera, una sua succinta descrizione e ogni altro elemento necessario per la sua individuazione. La dichiarazione puo', inoltre, essere accompagnata da fotografie dell'opera dichiarata o da altra documentazione atta a meglio identificarla.
Art. 46. - 1. La SIAE, ricevuta la dichiarazione di cui all'articolo 44, ne restituisce copia al dichiarante con l'indicazione della data di ricezione.
2. La SIAE, avvalendosi anche della collaborazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP), cura la tenuta di un separato elenco contenente le generalita' degli autori e dei loro aventi causa ed il relativo domicilio, ove conosciuti. A tale fine, gli autori o i loro aventi causa comunicano alla SIAE le proprie generalita', il domicilio e le eventuali variazioni di quest'ultimo.
Art. 47. - 1. Entro il primo mese di ciascun trimestre la SIAE comunica per iscritto agli aventi diritto, ove noti, o ai loro aventi causa, l'ammontare dei compensi resisi disponibili nel trimestre precedente, nonche' l'avvenuta vendita e pubblica sul proprio sito internet istituzionale l'elenco in formato elettronico delle dichiarazioni di cui all'articolo 44 e delle vendite effettuate nel trimestre precedente, con l'indicazione dell'ammontare dei compensi resisi disponibili nel medesimo periodo.
2. La SIAE pubblica, inoltre, nel proprio sito internet istituzionale l'elenco in formato elettronico degli aventi diritto che non abbiano ancora rivendicato il compenso per tutto il periodo di cui all'articolo 154, comma 2, della Legge, che decorre dalla scadenza del sessantesimo giorno dalla comunicazione di cui al comma 1, ovvero, nei casi in cui gli autori o i loro aventi causa non siano noti, dalla data di pubblicazione di cui al medesimo comma.
Detto elenco e', altresi', pubblicato, con cadenza semestrale, nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 48. - 1. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 47, comma 1, ovvero, nei casi in cui gli autori o i loro aventi causa non risultino noti, dalla data di pubblicazione prevista dal medesimo comma dell'articolo 47, gli interessati possono segnalare alla SIAE errori materiali od omissioni ai fini della loro correzione. Decorso il termine medesimo, la SIAE versa all'avente diritto i compensi dovuti, detratta la provvigione di cui all'articolo 154 della Legge.
2. Per gli aventi diritto che non siano cittadini italiani la SIAE potra' versare le somme dovute anche tramite le societa' di gestione collettiva dei relativi Paesi.».


Art. 3

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Comma 1

Abrogazione dell'articolo 43 del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369