DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante disciplina dell'organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento contabile della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della Pubblica amministrazione locale e delle Scuole regionali ed interregional

Numero 27 Anno 2008 GU 18.02.2008 Codice 008G0051

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2008-01-28;27

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Compiti della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale

Comma 2

La Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, di seguito denominata: «Scuola», prevista dall'articolo 104 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominata: «legge», e' disciplinata dalle disposizioni del presente regolamento.


La Scuola puo' stipulare convenzioni con Paesi appartenenti all'Unione europea ai fini della formazione dei dirigenti nel campo della cooperazione europea e della gestione dei fondi strutturali.


Le attivita' formative di cui al comma 2, lettere c) e d), sono svolte d'intesa con il Ministero dell'interno.


Nel rispetto della normativa vigente le attivita' di formazione, aggiornamento e perfezionamento danno luogo al rilascio di titoli attestanti il superamento dei corsi e dei seminari svolti ed il grado di profitto conseguito, esprimendolo con un giudizio sintetico anche numerico.


Art. 2

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Comma 1

Organi della Scuola

Comma 2

Organi della Scuola sono il comitato tecnico scientifico ed il direttore.


Art. 3

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Comma 1

Comitato di indirizzo tecnico-scientifico

Comma 2

Il comitato di indirizzo tecnico-scientifico, di seguito denominato: «comitato», e' composto, nel rispetto dell'equilibrio di genere, da cinque esperti di comprovata esperienza e professionalita' in materia di formazione, di organizzazione e di funzionamento della pubblica amministrazione e del sistema delle autonomie locali.


I membri del comitato sono nominati dal presidente dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di seguito denominata: «Agenzia», tra le seguenti categorie: professori universitari, ordinari o associati, di ruolo, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, dirigenti pubblici di prima fascia, segretari comunali e provinciali, dirigenti privati dotati di adeguata esperienza nel settore della formazione. Uno dei componenti, con funzioni di presidente, e' designato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, uno dal Ministro dell'interno e due dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. La nomina del quinto componente e' effettuata previa delibera del Consiglio. I componenti del comitato restano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Il presidente convoca e presiede le sedute del comitato. Partecipano alle riunioni del comitato, senza diritto di voto, il direttore e, ove nominati, i due vice direttori della scuola.


Ai cinque componenti del comitato e' attribuito, per ogni seduta alla quale partecipano, un gettone di presenza stabilito dal Consiglio. La misura di tale gettone di presenza non puo' comunque superare l'ottanta per cento di quello spettante ai componenti del Consiglio.


Art. 4

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Comma 1

Direttore e vicedirettori

Comma 2

Nello svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 il direttore e' coadiuvato, qualora nominati, da non piu' di due vice direttori che operano secondo le direttive dallo stesso impartite e adottano gli atti ad essi delegati.


Il direttore e' nominato dal presidente dell'Agenzia, previa delibera del Consiglio, ed e' scelto tra esperti di comprovata professionalita' nei settori della formazione e della pubblica amministrazione centrale e locale. Dura in carica quattro anni e puo' essere confermato una sola volta.


I vicedirettori, su proposta del direttore, sono nominati dal presidente, previa delibera del comitato tecnico-scientifico, scelti fra i soggetti di cui al comma 3. I provvedimenti di nomina indicano il vice direttore designato a sostituire il direttore in caso di assenza, impedimento o vacanza e la durata che non puo' comunque eccedere la durata dell'incarico del direttore. I vice direttori durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.


Il direttore, qualora dipendente dalle pubbliche amministrazioni, conserva il trattamento economico fondamentale relativo alla qualifica posseduta presso l'amministrazione di appartenenza. Negli altri casi, il trattamento economico fondamentale e' determinato dal Consiglio in misura non superiore a quello previsto per i segretari generali di classe 1 A. Al direttore compete altresi' un'indennita' di funzione stabilita dal Consiglio in misura comunque non superiore al 60 per cento del trattamento economico fondamentale previsto per i segretari generali di classe 1 A.


I vicedirettori, qualora dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, conservano il trattamento economico fondamentale relativo alla qualifica posseduta presso l'amministrazione di appartenenza. Negli altri casi, il trattamento economico fondamentale e' determinato dal Consiglio in misura non superiore a quello previsto per i segretari generali di classe 1 A. Ai vice direttori compete altresi' un'indennita' di funzione stabilita dal Consiglio in misura comunque non superiore al 40 per cento del trattamento economico fondamentale previsto per i segretari generali di classe 1 A.


La spesa complessiva per le figure di cui al presente articolo e' posta a carico della Scuola e non puo' eccedere i limiti fissati, per tali specifiche esigenze, dal piano finanziario di cui all'articolo 8, commi 2 e 3.


Il direttore e i vice direttori svolgono la loro attivita' esclusivamente alle dipendenze della Scuola. Se in servizio presso pubbliche amministrazioni, per la durata dell'incarico sono collocati fuori ruolo ovvero in aspettativa secondo i rispettivi ordinamenti.
Il conferimento di ulteriori incarichi al direttore e ai vicedirettori da parte di soggetti esterni devono essere autorizzati dal presidente dell'Agenzia.


Art. 5

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Comma 1

Personale della Scuola

Comma 2

Per l'espletamento della propria attivita' la Scuola si avvale di personale docente e non docente.


Il direttore, previa deliberazione del comitato, su proposta del presidente del comitato, affida gli incarichi di docenza annuali o pluriennali per l'insegnamento delle discipline fondamentali per l'attivita' didattica della Scuola. Tali incarichi sono affidati ad esperti scelti tra docenti universitari, magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, dirigenti delle amministrazioni pubbliche, segretari comunali e provinciali e amministratori pubblici muniti di curriculum di eccellenza e di competenze specifiche nelle materie oggetto del programma formativo.


Il trattamento economico dei docenti della Scuola e' determinato dal Consiglio, tenendo conto anche di quello stabilito per i docenti delle altre scuole di formazione e di aggiornamento professionale del personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche e delle scuole di organizzazione aziendale presso le universita', in misura comunque non superiore a quanto corrisposto ai propri docenti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.


Il contingente numerico del personale non docente per le esigenze permanenti di organizzazione e gestione della Scuola e' stabilito dal Consiglio, nei limiti e con le modalita' stabilite dalla legislazione vigente per le amministrazioni statali. Per le attivita' di organizzazione e di gestione, la Scuola puo' avvalersi di segretari comunali e provinciali collocati in disponibilita' e di personale distaccato o comandato dalle pubbliche amministrazioni e, in particolare, dagli enti locali. Tale personale conserva il trattamento economico del comparto di appartenenza. Le funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), possono essere svolte anche nei confronti del personale dipendente dell'Agenzia e della Scuola.


La spesa complessiva per il personale e' posta a carico della Scuola e non puo' eccedere i limiti fissati, per tali specifiche esigenze, dal piano finanziario di cui all'articolo 8, commi 2 e 3.


I segretari comunali e provinciali in disponibilita', previa deliberazione del Consiglio, possono essere autorizzati a prestare servizio presso il Dipartimento per gli affari regionali, presso la segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' presso la segreteria della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, per l'espletamento di funzioni connesse alle proprie competenze specialistiche. Per tutta la durata dell'utilizzo del segretario l'Agenzia mantiene la titolarita' del rapporto di lavoro con gli stessi segretari.


Art. 6

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Comma 1

Organizzazione territoriale della Scuola

Comma 2

La Scuola dispone di una propria sede, individuata dall'Agenzia, nonche' di attrezzature per il suo autonomo funzionamento.


Allo svolgimento, in forma decentrata delle attivita' di specializzazione e di aggiornamento professionale, la Scuola puo' provvedere attraverso proprie strutture territoriali. L'istituzione e l'articolazione territoriale di dette strutture, nel numero massimo di cinque, e' stabilita dall'Agenzia conformemente agli obiettivi strategici di cui all'articolo 1, comma 2.


L'organizzazione e il funzionamento delle strutture territoriali di cui al comma 1 sono stabiliti dal direttore della Scuola. Le attivita' formative alle stesse demandate sono definite con le modalita' previste dall'articolo 3, comma 4, tenendo conto delle esigenze di formazione emergenti a livello regionale e interregionale.


Alle strutture territoriali di cui al comma 2 sono preposti dei responsabili, nominati dal Presidente dell'Agenzia, previa deliberazione del Consiglio, su proposta del direttore, alle cui dipendenze operano. I responsabili di sede sono prioritariamente scelti fra i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, i quali sono collocati fuori ruolo, secondo i rispettivi ordinamenti, per la durata dell'incarico. I responsabili possono altresi' essere individuati, in misura non superiore alla meta' dei posti disponibili, fra esperti di comprovata professionalita' nei settori della formazione e della pubblica amministrazione centrale e locale.


La durata dell'incarico dei responsabili di sede e' prevista nel provvedimento di nomina e non puo' comunque eccedere la durata dell'incarico del direttore.


I dirigenti responsabili di sede, qualora dipendenti da pubbliche amministrazioni, conservano il trattamento economico fondamentale relativo alla qualifica posseduta presso l'amministrazione di appartenenza. Agli stessi compete altresi' un'indennita' di funzione stabilita dal Consiglio in misura comunque non superiore al 40 per cento del trattamento economico fondamentale previsto per i segretari generali di classe 1 B. Qualora i responsabili siano scelti fra esperti esterni alle pubbliche amministrazioni, il trattamento economico fondamentale e' determinato dal Consiglio nella misura stabilita per i segretari generali di classe 1 B. Agli stessi compete altresi' un'indennita' di funzione stabilita dal consiglio in misura comunque non superiore al 40 per cento del trattamento economico fondamentale previsto per i segretari generali di classe 1 B.


Art. 7

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Comma 1

Finalita' e modalita' di svolgimento dell'attivita' didattica della Scuola

Comma 2

L'attivita' didattica e' orientata alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 2.


L'attivita' didattica comprende interventi formativi e di assistenza tecnica formativa, anche in materie economiche, di tecnica della normazione giuridica, nonche' di tecniche di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, ed e' realizzata utilizzando tra l'altro lo scambio di esperienze con esponenti dell'imprenditoria pubblica e privata, nazionale, comunitaria e internazionale, nonche' di pubbliche amministrazioni estere.


Per la realizzazione degli interventi formativi di aggiornamento e di specializzazione, nonche' di assistenza tecnica formativa, anche in sede decentrata, il direttore puo' stipulare, previo parere del comitato, convenzioni con l'Agenzia per la formazione, con le scuole di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con le universita', nonche' con associazioni senza fini di lucro ed altri istituti, enti e societa' di formazione e di ricerca, pubblici e privati, che presentino i necessari requisiti di organizzazione e qualificazione professionale.


Oltre all'attuazione dei compiti di cui all'articolo 1, comma 3, la Scuola, nel rispetto degli indirizzi generali fissati dal Consiglio, puo' stipulare con amministrazioni pubbliche centrali e locali che lo richiedano, convenzioni annuali o pluriennali per lo svolgimento, nei riguardi del rispettivo personale che espleta funzioni dirigenziali, anche in forma personalizzata, delle attivita' di formazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) e d). Gli oneri relativi a tali convenzioni gravano sulle amministrazioni richiedenti.


Art. 8

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Comma 1

Ordinamento contabile della Scuola

Comma 2

Le attivita' ed il funzionamento della Scuola sono finanziate con il fondo di cui all'articolo 102, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e con i proventi derivanti dalle eventuali convenzioni di cui all'articolo 7, comma 4.


Il direttore, previa deliberazione del comitato, presenta al Consiglio, entro il 31 ottobre di ogni anno, il piano generale della formazione, unitamente al piano finanziario, nel quale sono indicate separatamente per la sede centrale della scuola e per ogni sua struttura territoriale, le spese amministrative di funzionamento, le spese di docenza e quelle di organizzazione di corsi. In ogni caso le spese amministrative e di funzionamento non possono eccedere la percentuale stabilita annualmente dal Consiglio con riferimento alle risorse attribuite.


Il Consiglio, entro il successivo mese di novembre, approva il piano generale della formazione con il connesso piano finanziario, tenendo distinte le risorse dirette alle attivita' formative dei segretari comunali e provinciali da quelle destinate alle attivita' formative del personale della pubblica amministrazione locale che espleta funzioni dirigenziali e degli amministratori locali, nonche' da quelle necessarie per il funzionamento generale della Scuola e assegna i necessari finanziamenti.


Per la gestione delle entrate e delle spese, affidate al direttore della Scuola, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 24, 26, 27, 28, 29 e 30, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.


Art. 9

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Comma 1

Rendiconto e relazione annuale sull'attivita' della Scuola

Comma 2

Ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio del rendiconto generale della gestione ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, entro il 20 del mese di gennaio dell'anno successivo il direttore della Scuola presenta il rendiconto annuale redatto secondo le istruzioni dello stesso Consiglio, comprensivo di una relazione illustrativa dell'attivita' svolta nell'anno precedente sia a livello centrale che territoriale corredata del referto delle verifiche effettuate dal comitato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera d).


Le disponibilita' finanziarie non utilizzate sono contestualmente restituite all'Agenzia.


Art. 10

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Comma 1

Abrogazioni e disposizioni transitorie

Comma 2

All'entrata in vigore del presente regolamento i provvedimenti di conferimento degli incarichi di direttore, vice direttore e del comitato tecnico scientifico della Scuola nazionale, nonche' quelli dei direttori delle Scuole regionali e interregionali, decadono se non confermati nel termine di sessanta giorni. In caso di mancata conferma i nuovi incarichi sono attribuiti nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per la conferma.


Fino alla adozione delle deliberazioni con le quali il Consiglio, ai sensi dell'articolo 6, costituisce le nuove strutture territoriali, le scuole regionali e interregionali operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento provvedono allo svolgimento dell'attivita' didattica in forma decentrata.


Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 396, e' abrogato.


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.