Nello svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 il direttore e' coadiuvato, qualora nominati, da non piu' di due vice direttori che operano secondo le direttive dallo stesso impartite e adottano gli atti ad essi delegati.
Il direttore e' nominato dal presidente dell'Agenzia, previa delibera del Consiglio, ed e' scelto tra esperti di comprovata professionalita' nei settori della formazione e della pubblica amministrazione centrale e locale. Dura in carica quattro anni e puo' essere confermato una sola volta.
I vicedirettori, su proposta del direttore, sono nominati dal presidente, previa delibera del comitato tecnico-scientifico, scelti fra i soggetti di cui al comma 3. I provvedimenti di nomina indicano il vice direttore designato a sostituire il direttore in caso di assenza, impedimento o vacanza e la durata che non puo' comunque eccedere la durata dell'incarico del direttore. I vice direttori durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
Il direttore, qualora dipendente dalle pubbliche amministrazioni, conserva il trattamento economico fondamentale relativo alla qualifica posseduta presso l'amministrazione di appartenenza. Negli altri casi, il trattamento economico fondamentale e' determinato dal Consiglio in misura non superiore a quello previsto per i segretari generali di classe 1 A. Al direttore compete altresi' un'indennita' di funzione stabilita dal Consiglio in misura comunque non superiore al 60 per cento del trattamento economico fondamentale previsto per i segretari generali di classe 1 A.
I vicedirettori, qualora dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, conservano il trattamento economico fondamentale relativo alla qualifica posseduta presso l'amministrazione di appartenenza. Negli altri casi, il trattamento economico fondamentale e' determinato dal Consiglio in misura non superiore a quello previsto per i segretari generali di classe 1 A. Ai vice direttori compete altresi' un'indennita' di funzione stabilita dal Consiglio in misura comunque non superiore al 40 per cento del trattamento economico fondamentale previsto per i segretari generali di classe 1 A.
La spesa complessiva per le figure di cui al presente articolo e' posta a carico della Scuola e non puo' eccedere i limiti fissati, per tali specifiche esigenze, dal piano finanziario di cui all'articolo 8, commi 2 e 3.
Il direttore e i vice direttori svolgono la loro attivita' esclusivamente alle dipendenze della Scuola. Se in servizio presso pubbliche amministrazioni, per la durata dell'incarico sono collocati fuori ruolo ovvero in aspettativa secondo i rispettivi ordinamenti.
Il conferimento di ulteriori incarichi al direttore e ai vicedirettori da parte di soggetti esterni devono essere autorizzati dal presidente dell'Agenzia.