Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le modalita' di ripartizione e di erogazione del «Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto» di cui in premessa, relativamente alla quota di 70 milioni di euro da destinare, a fini di miglioramento ambientale, all'acquisizione di mezzi pesanti di ultima generazione.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Ambito d'applicazione e definizioni
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Entita' e modalita' di erogazione dei contributi
Comma 2
La somma di 70 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 1, e' destinata a contributi a favore delle imprese o raggruppamenti di imprese di autotrasporto che acquisiscano, nel biennio 2007-2008, anche mediante locazione finanziaria, autoveicoli adibiti al trasporto di merci di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate, appartenenti alla categoria Euro 5 o superiori.
Il contributo per ogni nuovo veicolo acquisito e' fissato in euro 3.400 per le piccole e medie imprese ed in euro 2.550 per le altre imprese di autotrasporto.
Per le imprese situate nelle aree in via di sviluppo, rientranti fra quelle di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato istitutivo della Comunita' europea, e' applicata un'ulteriore maggiorazione del 10 per cento, per cui l'importo massimo del contributo ascende ad euro 4.250 per le piccole e medie imprese, e ad euro 3.400 per le altre imprese. L'importo massimo del contributo attribuibile resta fissato al 50 per cento dei costi ammissibili, e cioe' in euro 4.250 conformemente agli orientamenti di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a finalita' regionale 2007-2013.
Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definite le modalita' operative per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1, nonche' l'eventuale rimodulazione dell'entita' del contributo, in funzione del numero delle istanze pervenute.
Art. 3
#Comma 1
Finanziamenti
Comma 2
Le risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 1, sono concesse mediante contributi a fondo perduto.
Art. 4
#Comma 1
Procedura di richiesta dei contributi Valutazione delle istanze
Comma 2
Con lo stesso decreto, e' istituita una Commissione, nell'ambito del Ministero dei trasporti, che provvede, con le risorse umane e strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente presso la stessa amministrazione, a valutare le istanze presentate.
Art. 5
#Comma 1
Clausola sospensiva
Comma 2
L'applicazione delle misure di cui al presente regolamento e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea.
Art. 6
#Comma 1
Oneri a carico dello Stato
Comma 2
Il presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.