Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, e' sostituito dal seguente:
«1. Per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), alle imprese di autotrasporto, costituite anche in forma di raggruppamenti temporanei o permanenti, o societa' tra operatori del trasporto che imbarchino su nave destinata prevalentemente al trasporto merci i propri veicoli e cassemobili, o veicoli adibiti al trasporto di vetture, ovvero il corrispondente volume di carico espresso in metri lineari, accompagnati o meno dai relativi autisti, al fine di percorrere le tratte marittime individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con i criteri previsti al comma 6, e' concesso un contributo diretto alla compensazione dei costi esterni non sostenuti dal trasporto su strada, relativamente alle tratte marittime individuate.».
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Oneri a carico dello Stato
Comma 2
Il presente regolamento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, fermo restando che la misura complessiva dei contributi non puo' superare le risorse allo scopo autorizzate dall'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, o da successivi provvedimenti che modifichino le risorse disponibili a legislazione vigente.