DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante le modalita' di ripartizione e di erogazione del fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica.

Numero 227 Anno 2007 GU 11.12.2007 Codice 007G0243

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-09-27;227

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 16:11:04

Preambolo

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

#

Comma 1

Ambito d'applicazione e definizioni

Comma 2

Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le modalita' di ripartizione e di erogazione del Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica, di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativamente alla quota residua di 38 milioni di euro, non impegnata entro il 31 dicembre 2006 e riassegnata allo stato di previsione del Ministero dei trasporti ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2003, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17.


Il 40 per cento della somma di cui al comma 1, pari a 15,2 milioni di euro, e' destinato alla realizzazione ed al completamento di strutture logistiche intermodali di I livello, le cui opere e servizi sono gia' previsti dai piani regionali di trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


Comma 3

Capo II - Modalita' di ripartizione e di erogazione del fondo

Art. 2

#

Comma 1

Ripartizione percentuale del fondo

Comma 2

La somma di 15,2 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 2, e' destinata all'acquisizione ed all'approntamento di sistemi di analisi automatizzati dei contenuti delle Unita' di trasporto intermodali (UTI), da utilizzare nelle strutture interportuali individuate all'articolo 1, comma 3, lettera d).


Alle iniziative di cui al comma 2 sono destinati, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato ed entro i limiti massimi di intensita' fissati dalla normativa europea per le singole tipologie di intervento, contributi nelle misure percentuali di seguito indicate, rispetto all'importo globale disponibile, di 22,8 milioni di euro:
40 per cento per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c); 30 per cento per gli interventi di cui alla lettera d);
20 per cento per gli interventi di cui alla lettera e);
10 per cento per le iniziative di cui alla lettera f).


Con decreto del Ministro dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definite le modalita' operative per l'erogazione delle risorse di cui ai commi 1 e 2, nonche', per ciascuna iniziativa indicata al comma 2, le specifiche tipologie degli interventi finanziabili. Limitatamente agli interventi relativi ad infrastrutture materiali, e' acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture. Con lo stesso decreto, in funzione delle disponibilita' finanziarie e delle istanze presentate dai soggetti interessati, possono essere rimodulate le percentuali di cui al comma 3.


Art. 3

#

Comma 1

Finanziamenti

Comma 2

Le risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 2, sono concesse mediante contributi.


Le stesse risorse finanziarie sono concesse anche mediante credito di imposta, da utilizzare in compen-sazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, secondo le modalita' da stabilire con decreto del Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


Art. 5

#

Comma 1

Valutazione delle istanze e procedure per l'erogazione dei contributi

Comma 2

Con il decreto di cui all'articolo 2, e' istituita una Commissione, nell'ambito del Ministero dei trasporti, che provvede, con le risorse umane e strumentali gia' in dotazione alla stessa Amministrazione, a valutare le istanze presentate ai sensi dell'articolo 4.


Con lo stesso decreto, sono individuati i criteri cui la Commissione istituita ai sensi del comma 1 dovra' attenersi nella valutazione delle istanze, fra i quali il volume dei trasporti effettuati in ambito comunitario, il numero dei dipendenti occupati e quello dei veicoli in disponibilita' dell'impresa.


Art. 6

#

Comma 1

Oneri a carico dello Stato

Comma 2

Il presente regolamento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.