Dopo l'articolo 7 del decreto e' inserito il seguente:
"Art. 7-bis(Personale del vice Ministro). - 1. A ciascuna segreteria dei vice Ministro e' assegnato fino a un contingente massimo di otto unita', scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, salva la possibilita' di scegliere una delle otto unita' fra estranei alle pubbliche amministrazioni. Tale contingente si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 5.
2. Il Ministro, in ragione della particolare complessita' della delega attribuita, puo' autorizzare il vice Ministro, in deroga al limite di cui al comma 1 e comunque entro il limite complessivo della spesa per il personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro ed il contingente di cui all'articolo 5, comma 1, a nominare un esperto nelle materie delegate, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica ovvero un addetto stampa.".
All'articolo 9, comma 1, del decreto, dopo le parole: "di rappresentanza del Ministro" sono inserite le seguenti: ", dei Vice Ministro".