Il regolamento disciplina la gestione delle risorse finanziarie assegnate per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 ai sensi dell'articolo 1, comma 1227, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede all'attuazione amministrativa del presente regolamento ed alla gestione delle risorse assegnate.
Gli interventi di cui al presente regolamento sono finalizzati a conseguire, anche in conformita' all'articolo 5, comma 5, della legge 29 marzo 2001, n. 135, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002, recante recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, per il tramite delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e l'interazione con le autonomie locali e le associazioni imprenditoriali del settore, la valorizzazione dei territori nazionali e delle relative potenzialita' turistiche.
Al fine del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 gli interventi concernono specificamente la valorizzazione di itinerari turistici a valenza interregionale regionale o provinciale caratterizzati da spiccati elementi di rilevanza storica, culturale, religiosa e da un potenziale di attrazione della domanda turistica internazionale.