DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 158/2007 - Regolamento recante criteri, procedure e modalita' di attuazione degli interventi a sostegno del settore turistico, a norma dell'articolo 1, comma 1227, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Regolamento recante criteri, procedure e modalita' di attuazione degli interventi a sostegno del settore turistico, a norma dell'articolo 1, comma 1227, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Numero 158 Anno 2007 GU 28.09.2007 Codice 007G0173

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-07-24;158

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Finalita' e oggetto degli interventi

Comma 2

Il regolamento disciplina la gestione delle risorse finanziarie assegnate per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 ai sensi dell'articolo 1, comma 1227, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede all'attuazione amministrativa del presente regolamento ed alla gestione delle risorse assegnate.


Gli interventi di cui al presente regolamento sono finalizzati a conseguire, anche in conformita' all'articolo 5, comma 5, della legge 29 marzo 2001, n. 135, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002, recante recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, per il tramite delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e l'interazione con le autonomie locali e le associazioni imprenditoriali del settore, la valorizzazione dei territori nazionali e delle relative potenzialita' turistiche.


Al fine del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 gli interventi concernono specificamente la valorizzazione di itinerari turistici a valenza interregionale regionale o provinciale caratterizzati da spiccati elementi di rilevanza storica, culturale, religiosa e da un potenziale di attrazione della domanda turistica internazionale.


Art. 2

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Comma 1

Attuazione degli interventi

Comma 2

Al Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo e' assegnata una quota pari all'1,5 per cento della disponibilita' finanziaria annualmente stabilita dall'articolo 1, comma 1227, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per l'esecuzione delle azioni di monitoraggio e di promozione dei programmi beneficiari del cofinanziamento, come dettagliato nella allegata Tabella 1. Tale quota non potra' superare annualmente il limite di spesa di euro 150.000,00;


Al fine di assicurare l'equa distribuzione sul territorio delle risorse, fatta salva la quota di cui al comma 1, la disponibilita' massima attribuibile complessivamente a ciascuna regione e provincia Autonoma nella partecipazione alla realizzazione degli interventi di cui al presente regolamento e' determinata a valere sulle risorse annualmente disponibili ai sensi della allegata Tabella 2.


Art. 3

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Comma 1

Programmi di intervento

Comma 2

I programmi di intervento di cui al presente regolamento sono presentati ciascuno congiuntamente per il tramite di almeno due regioni e province autonome e prevedono la partecipazione degli enti locali ovvero di altri soggetti pubblici e privati.


Le domande riferite a ciascun intervento, predisposte ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 3, e degli articoli 4 e 5, sottoscritte dalle regioni e dalle province autonome copresentatrici, sono presentate, a cura di una delle regioni e delle province autonome firmatarie, definita capofila, al Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo. Le domande relative all'annualita' 2007 dovranno essere presentate entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, mentre per le annualita' successive dovranno essere presentate entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo si pronuncia, sulla scorta della valutazione degli elementi di cui agli articoli 4 e 5, circa l'accoglimento ovvero il rigetto della domanda entro i successivi 45 giorni. Nel caso in cui il Dipartimento ritenga che la domanda presentata necessiti di ulteriore istruttoria, assegna alla capofila un termine non superiore a 10 giorni per la produzione di atti e documenti integrativi, che possono tener conto anche di una eventuale rimodulazione dell'intervento, pronunciandosi definitivamente entro 10 giorni dal ricevimento degli stessi.


All'esito della positiva valutazione dei programmi di intervento il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo adotta il decreto di assegnazione delle risorse.


Art. 6

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Comma 1

Durata dei programmi di intervento

Comma 2

I programmi di intervento hanno inizio formale entro 90 giorni dalla data del decreto di assegnazione delle risorse di cui all'articolo 3, e si concludono entro i 24 mesi successivi. Il mancato rispetto dei termini di inizio e di conclusione degli interventi comporta la decadenza o la riduzione del beneficio del cofinanziamento in ragione di quanto non eseguito, fatte salve comprovate cause di forza maggiore o eventuali proroghe di cui al comma 3. Ai fini di una corretta gestione delle risorse, ciascuna regione e provincia autonoma invia comunicazione al Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo sia dell'inizio dei lavori che della conclusione degli stessi, in entrambi i casi in modo analitico per ciascun programma d'intervento, facendo specifico riferimento a quanto contenuto nella domanda di cui all'articolo 3.


Le regioni e le province autonome comunicano al Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo le mancate realizzazioni o l'annullamento dei programmi, o comunque eventuali riduzioni di attivita' rispetto alle risorse assegnate. Il Dipartimento, valutato quanto comunicato dalle regioni e dalle province autonome, dispone la revoca integrale o parziale del decreto di assegnazione delle risorse con la conseguente determinazione della restituzione integrale o parziale dei finanziamenti erogati.


Le eventuali varianti sostanziali, con esclusione comunque di oneri aggiuntivi per lo Stato, devono attenere alle finalita' della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del presente regolamento, devono essere concordate fra le regioni e le province autonome co-presentatrici del programma e devono essere comunicate al Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo.
Eventuali proroghe del termine dei lavori, purche' non comportino oneri aggiuntivi per lo Stato e quando ricadano all'interno dei programmi oggetto di cofinanziamento statale, devono essere approvate dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo.


Art. 7

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Comma 1

Oneri a carico dei soggetti proponenti

Comma 2

La regione o la provincia autonoma capofila, entro il periodo di tempo intercorrente tra il decreto di assegnazione delle risorse e l'inizio dei lavori relativi al programma, invia al Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo il progetto esecutivo del programma stesso, corredato dalla definizione delle modalita' di attuazione e dalla descrizione delle modalita' di partecipazione di altri enti pubblici e soggetti privati all'iniziativa progettuale.


Art. 9

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Comma 1

Clausola di salvaguardia

Comma 2

Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' del presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.