DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 116/2007 - Regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di depositi dormienti.

Regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di depositi dormienti.

Numero 116 Anno 2007 GU 02.08.2007 Codice 007G0129

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-06-22;116

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Testo vigente

Art. 2

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Comma 1

Campo di applicazione

Comma 2

L'applicazione del presente regolamento e' esclusa nei casi in cui il valore dei beni di cui al comma 1 non superi i cento euro.


Art. 3

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Comma 1

Obblighi dell'intermediario

Comma 2

Al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 1, lettera b), l'intermediario invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verra' estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al fondo secondo le modalita' indicate nell'articolo 4. Restano impregiudicate la cause di estinzione dei diritti. Il rapporto non si estingue se, entro il predetto termine di 180 giorni, viene effettuata un'operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta.


((


Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3), verificano, entro il 31 dicembre di ciascun anno, tramite servizio di cooperazione informatica con l'Agenzia delle entrate, esclusivamente per i dati strettamente necessari, l'esistenza in vita degli assicurati delle polizze vita, contro gli infortuni e titolari di prodotti di investimento assicurativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera ss-bis), del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. In caso di corrispondenza tra il codice fiscale dell'assicurato e persona deceduta, l'impresa di assicurazione attiva la procedura per la corresponsione della somma assicurata al beneficiario, inclusa la ricerca del beneficiario ove non espressamente indicato nella polizza. Le imprese di assicurazione riferiscono all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), entro il 31 marzo dell'anno successivo, sui pagamenti effettuati ai beneficiari.


Gli intermediari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 4), 5) e 6), verificano, entro il 31 dicembre di ciascun anno, tramite servizio di cooperazione informatica con l'Agenzia delle entrate, esclusivamente per i dati strettamente necessari, l'esistenza in vita dei titolari dei rapporti contrattuali di cui all'articolo


2. In caso di corrispondenza tra il codice fiscale del titolare del rapporto contrattuale e persona deceduta, l'intermediario invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo di residenza o di domicilio comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni da parte di possibili legittimi eredi.
1-quater. L'IVASS e la Banca d'Italia, per quanto di competenza, riscontrano periodicamente che le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3), e gli intermediari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 4), 5) e 6), abbiano effettuato le verifiche di cui ai commi 1-bis e 1-ter. A tal fine possono essere attivate opportune modalita' di cooperazione, anche informatica, tra le predette autorita' e l'Agenzia delle entrate.
1-quinquies. A seguito del completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), di cui all'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3), al fine di verificare l'intervenuto decesso degli assicurati di polizze vita e procedere al pagamento a favore dei beneficiari, accedono gratuitamente alla ANPR e la consultano obbligatoriamente almeno una volta all'anno.
1-sexies. La violazione degli obblighi di cui al comma 1-bis e' punita con le sanzioni previste dal capo II del titolo XVIII del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. La violazione degli obblighi di cui al comma 1-ter e' sanzionata dalla Banca d'Italia in base agli articoli 144, comma 1, 144-bis, 144-ter, 144-quater e 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e all'articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58))


Art. 4

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Comma 1

Modalita' di devoluzione al fondo

Comma 2

Gli intermediari comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, nell'anno precedente, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3.


L'elenco dei rapporti dormienti di cui al comma 1 e' pubblicato entro il medesimo termine del 31 marzo di ciascun anno, mediante avviso cumulativo, indicante il nome, la data ed il luogo di nascita di ciascun titolare del rapporto. La pubblicazione e' effettuata a cura dell'intermediario su un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito web del Ministero dell'economia e delle finanze, con oneri a carico dei titolari del rapporto.


Gli intermediari provvedono, entro il 31 maggio di ogni anno, a riversare al fondo il denaro, gli strumenti finanziari e i titoli relativi ai rapporti contrattuali di cui all'articolo 2, comma 1 (( .
. . ))
. Gli intermediari provvedono al versamento delle relative somme all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione all'apposito capitolo n. 3382 del capo X, ai fini della successiva riassegnazione al fondo.


Art. 5

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Art. 6

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Comma 1

Vigilanza e controlli

Comma 2

Le competenti autorita' di vigilanza effettuano controlli per verificare l'esatto adempimento del presente regolamento da parte degli intermediari.


Art. 7

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Comma 1

Disciplina transitoria

Comma 2

Per i rapporti rispetto ai quali il termine previsto dall'articolo 3 si sia compiuto alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la comunicazione di cui allo stesso articolo va effettuata entro sei mesi dalla medesima data e le somme ed i valori non reclamati sono devoluti al fondo entro quattro mesi dalla scadenza del termine di 180 giorni di cui all'articolo 3.