DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 107/2007 - Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Numero 107 Anno 2007 GU 25.07.2007 Codice 007G0121

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;107

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Riordino del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale

Comma 2

Il Nucleo di valutazione di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, svolge, nell'ambito dell'interazione con il Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 243, anche compiti di controllo del medesimo, nonche' i compiti di cui all'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


All'articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come da ultimo sostituito, nei primi tre periodi, dall'articolo 1, comma 21, della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono soppressi i primi cinque periodi, ovvero dalle parole: «Il Nucleo di valutazione» fino alle parole: «dello stesso».


Il Nucleo di valutazione di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e' composto da non piu' di quattordici membri, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con particolare competenza ed esperienza in materia previdenziale nei diversi profili giuridico, economico, statistico ed attuariale. Il presidente del Nucleo, che coordina l'intera struttura, e' nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'incarico di componente il Nucleo e' incompatibile con ogni funzione e compito che attenga all'attivita' di controllo, indirizzo, vigilanza, gestione e consulenza con gli enti di previdenza obbligatoria, e, altresi', con un rapporto di lavoro dipendente o autonomo con gli enti stessi.


Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate, nel rispetto dei criteri di contenimento di spesa dettati dall'articolo 3 del presente regolamento, le modalita' organizzative, gestionali, contabili e di funzionamento del Nucleo.
Con il medesimo decreto sono determinate la remunerazione dei membri, in armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attivita' di pari qualificazione professionale, il numero e le professionalita' dei dipendenti, appartenenti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale o ad altre amministrazioni dello Stato da impiegare presso il Nucleo medesimo anche attraverso l'istituto del distacco.


Al coordinamento del personale della struttura di supporto del Nucleo e' preposto, senza incremento della dotazione organica, un dirigente di seconda fascia in servizio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per le politiche previdenziali. Nei limiti delle risorse di cui alla specifica autorizzazione di spesa il Nucleo puo' avvalersi di professionalita' tecniche esterne per lo studio e l'approfondimento di questioni attinenti le competenze istituzionali dello stesso.


Art. 3

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Comma 1

Disposizioni comuni

Comma 2

Gli organismi indicati agli articoli 1 e 2 durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.


Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1, gli organismi medesimi presentano una relazione sull'attivita' svolta al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione, di cui all'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, circa la perdurante utilita' degli organismi stessi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti degli organismi restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organismo stesso. Le nomine dei componenti sono effettuate nel rispetto del principio di pari opportunita' tra uomini e donne.


Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al presente regolamento ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.


Art. 4

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Comma 1

Disposizioni transitorie

Comma 2

In sede di prima applicazione, i componenti in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano alla data di scadenza dei rispettivi mandati e comunque entro il termine di durata dell'organismo di cui al comma 1 dell'articolo 3.


Il mandato dei componenti nominati successivamente alla scadenza di quelli di cui al comma 1 cessa comunque entro il termine di durata dell'organismo di cui al comma 1 dell'articolo 3.