Il Nucleo di valutazione di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, svolge, nell'ambito dell'interazione con il Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 243, anche compiti di controllo del medesimo, nonche' i compiti di cui all'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
All'articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come da ultimo sostituito, nei primi tre periodi, dall'articolo 1, comma 21, della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono soppressi i primi cinque periodi, ovvero dalle parole: «Il Nucleo di valutazione» fino alle parole: «dello stesso».
Il Nucleo di valutazione di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e' composto da non piu' di quattordici membri, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con particolare competenza ed esperienza in materia previdenziale nei diversi profili giuridico, economico, statistico ed attuariale. Il presidente del Nucleo, che coordina l'intera struttura, e' nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'incarico di componente il Nucleo e' incompatibile con ogni funzione e compito che attenga all'attivita' di controllo, indirizzo, vigilanza, gestione e consulenza con gli enti di previdenza obbligatoria, e, altresi', con un rapporto di lavoro dipendente o autonomo con gli enti stessi.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate, nel rispetto dei criteri di contenimento di spesa dettati dall'articolo 3 del presente regolamento, le modalita' organizzative, gestionali, contabili e di funzionamento del Nucleo.
Con il medesimo decreto sono determinate la remunerazione dei membri, in armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attivita' di pari qualificazione professionale, il numero e le professionalita' dei dipendenti, appartenenti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale o ad altre amministrazioni dello Stato da impiegare presso il Nucleo medesimo anche attraverso l'istituto del distacco.
Al coordinamento del personale della struttura di supporto del Nucleo e' preposto, senza incremento della dotazione organica, un dirigente di seconda fascia in servizio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per le politiche previdenziali. Nei limiti delle risorse di cui alla specifica autorizzazione di spesa il Nucleo puo' avvalersi di professionalita' tecniche esterne per lo studio e l'approfondimento di questioni attinenti le competenze istituzionali dello stesso.