DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento per il riordino della Commissione per l'imprenditoria femminile, operante presso il Dipartimento per i diritti e le pari opportunita', a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge

Numero 101 Anno 2007 GU 20.07.2007 Codice 007G0115

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;101

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Nomina e composizione del Comitato per l'imprenditoria femminile

Comma 2

Il Comitato per l'imprenditoria femminile, gia' istituito ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, opera presso il Dipartimento per i diritti e le pari opportunita'.


Il Comitato dura in carica tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.


Il Comitato e' presieduto dal Ministro per i diritti e le pari opportunita', di seguito denominato "Ministro", o da un suo delegato, ed e' composto dai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'economia e delle finanze, delle politiche per la famiglia o da loro delegati, da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio - Dipartimento per i diritti e le pari opportunita', tra i quali il Ministro designa un Vice Presidente, da un rappresentante del settore bancario designato dalle associazioni bancarie italiane di intesa fra loro nonche' da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni operanti a livello nazionale nella cooperazione, nella piccola industria, nel commercio, nell'artigianato, nell'agricoltura, nel turismo e nei servizi ((, nonche' dalla consigliera o dal consigliere nazionale di parita')).


I membri del Comitato operano a titolo gratuito.


Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente. Il membro supplente appartiene ad un genere diverso da quello del membro titolare.


Per l'adempimento delle proprie funzioni il Comitato si avvale del personale e delle strutture messe a disposizione dal Dipartimento per i diritti e le pari opportunita'; al personale del Dipartimento non spettano ulteriori compensi per le attivita' prestate per il Comitato.


Art. 2

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Comma 1

Attivita' del Comitato per l'imprenditoria femminile

Comma 2

Il Comitato ha compiti di indirizzo, di coordinamento, di concertazione, di programmazione generale in ordine agli interventi previsti in materia di azioni positive per l'imprenditoria femminile.
Il Comitato promuove altresi' lo studio, la ricerca e l'informazione sull'imprenditorialita' femminile.


Il Comitato puo' procedere ad audizioni di rappresentanti di associazioni, di esperti e tecnici.


Le spese relative al funzionamento del Comitato gravano su apposito capitolo iscritto nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le cui risorse saranno individuate in modo da assicurare la riduzione complessiva del 30 per cento delle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2005 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli organismi rientranti nella previsione di cui all'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per l'anno 2006 la riduzione prevista dall'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge e il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla data di entrata in vigore del decreto.


Art. 3

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Comma 1

Relazione finale e proroga del Comitato

Comma 2

Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, il Comitato presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro.


Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.


I componenti del Comitato restano in carica fino alla scadenza del termine di durata della Commissione e possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga di durata dell'organismo.


Art. 4

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Comma 1

Abrogazioni