DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento per il riordino della Commissione per l'attuazione dell'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione, operante presso il Dipartimento per i diritti e le pari opportunita', a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, conv

Numero 102 Anno 2007 GU 20.07.2007 Codice 007G0116

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;102

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento

Comma 2

La Commissione interministeriale per l'attuazione dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: «testo unico», istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunita', ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e' ridenominata: «Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento» di seguito denominata: «Commissione».


Art. 2

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Comma 1

Composizione e nomina della Commissione

Comma 2

Il Presidente della Commissione e' designato dal Ministro per i diritti e le pari opportunita' nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunita'. La Commissione e' inoltre composta da un rappresentante designato dal Ministro della solidarieta' sociale, un rappresentante designato dal Ministro dell'interno, un rappresentante designato dal Ministro della giustizia, da un rappresentante designato dal Ministro delle politiche per la famiglia, da due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.


Sono altresi' designati, dai Ministri e dalla Conferenza unificata di cui al comma 1, un componente supplente per ciascun titolare, di genere diverso rispetto al titolare.


Ai componenti della Commissione che hanno una sede di servizio diversa dal luogo di svolgimento delle riunioni della Commissione sono rimborsate le spese di viaggio; parimenti sono rimborsate le spese di viaggio, vitto ed alloggio, per eventuali missioni deliberate dalla Commissione.


La Commissione dura in carica tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.


Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, la Commissione presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro per i diritti e le pari opportunita' che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i diritti e le pari opportunita'. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.


I componenti della Commissione restano in carica fino alla scadenza del termine di durata della Commissione.


Art. 3

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Comma 1

Competenze della Commissione

Comma 2

La Commissione svolge i compiti di indirizzo, coordinamento, controllo e di programmazione delle risorse in ordine ai programmi di assistenza ed integrazione sociale di cui all'articolo 18 del testo unico ed ai programmi speciali di cui all'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228.


La Commissione assume ogni iniziativa per acquisire elementi necessari per le attivita' di competenza, nonche' per lo sviluppo di campagne promozionali e formative.


Art. 4

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Comma 1

Funzionamento della Commissione

Comma 2

La Commissione, per il suo funzionamento, si avvale di una segreteria composta da personale in servizio presso il Dipartimento per i diritti e le pari opportunita'. Al personale della segreteria non competono compensi aggiuntivi per l'attivita' prestata per la Commissione.


Il Presidente puo' chiamare a far parte della segreteria, o a collaborare, in ogni caso gratuitamente con esso, esperti, borsisti e tirocinanti esterni sulla base di convenzioni da Centri universitari ed accademici.


La Commissione puo' avvalersi di consulenti ed esperti, con comprovata esperienza professionale nella materia di competenza della Commissione, designati dal Ministro per i diritti e le pari opportunita', di intesa con gli altri Ministri interessati. Il compenso di esperti e consulenti e' determinato nel decreto ministeriale di nomina, tenuto conto della riduzione di spesa di cui all'articolo 5.


La partecipazione alle riunioni della Commissione non determina la corresponsione di compensi o indennita'.


Le modalita' di convocazione e di svolgimento delle riunioni sono determinate dalla Commissione nella prima riunione.


Art. 5

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Comma 1

Contenimento della spesa

Comma 2

Le spese complessive per la Commissione sono ridotte del trenta per cento rispetto a quelle sostenute nel 2005 con particolare riferimento alle spese per esperti e consulenti e per missioni. Per l'anno 2006 la riduzione prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla data di entrata in vigore del decreto.