DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 99/2007 - Disposizioni relative al Comitato di garanti operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in attuazione dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legg

Disposizioni relative al Comitato di garanti operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in attuazione dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legg

Numero 99 Anno 2007 GU 19.07.2007 Codice 007G0114

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;99

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Comitato di garanti

Comma 2

Il Comitato di garanti, costituito ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di seguito denominato: «Comitato», e' confermato.


Il Comitato dura in carica tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel rispetto del principio di pari opportunita' tra uomini e donne.
Gli attuali componenti del Comitato restano in carica fino alla naturale scadenza del loro mandato.


Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, il Comitato presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.


Art. 2

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Comma 1

Riduzione delle spese di funzionamento

Comma 2

Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva del Comitato di cui all'articolo 1 e' ridotta del trenta per cento rispetto all'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006.