DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 97/2007 - Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'universita' e della ricerca, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 agosto 2006, n. 248.

Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'universita' e della ricerca, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 agosto 2006, n. 248.

Numero 97 Anno 2007 GU 18.07.2007 Codice 007G0111

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;97

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Testo vigente

Art. 2

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Comma 1

Riduzione delle spese di funzionamento

Comma 2

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva per i compensi e per il funzionamento degli organi collegiali, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' ridotta a decorrere dall'anno 2007 nella misura del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'entrata in vigore dello stesso decreto-legge ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.


Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere rimodulati, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, i compensi, i gettoni di presenza e le spese di missione previsti per i componenti degli organismi medesimi, in modo da assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali.


Art. 3

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Comma 1

Pari opportunita' tra donne e uomini

Comma 2

I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini.


Art. 4

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Comma 1

Durata e relazione di fine mandato

Comma 2

Gli organismi di cui al presente decreto hanno durata di tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. E' fatto salvo quanto previsto dal comma 3.


I componenti degli organismi restano in carica fino alla scadenza del termine di durata degli stessi e possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata degli organismi, ai sensi del comma 4.


In sede di prima applicazione del presente regolamento i componenti degli organismi di cui all'articolo 1 restano in carica fino alla scadenza del loro mandato, se inferiore a tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.


Tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, gli organismi di cui all'articolo 1 presentano una relazione sull'attivita' svolta al Ministro dell'universita' e della ricerca, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' degli organismi medesimi e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.