DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 96/2007 - Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della solidarieta' sociale, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della solidarieta' sociale, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Numero 96 Anno 2007 GU 17.07.2007 Codice 007G0110

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;96

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Ricognizione degli organi collegiali e degli altri organismi, comunque denominati, operanti presso il Ministero della solidarieta' sociale

Comma 2

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al presente provvedimento, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del predetto decreto-legge.


Il numero dei componenti della Commissione di indagine sulla esclusione sociale di cui al comma 1, lettera i), e' ridotto a sette.


Art. 2

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Comma 1

Pari opportunita' tra donne e uomini

Comma 2

I componenti degli organismi di cui all'articolo 1, comma 1, sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini.


Art. 3

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Comma 1

Durata degli organismi e relazione di fine mandato

Comma 2

Gli organismi di cui all'articolo 1, comma 1, hanno la durata di tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.


Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, gli organismi di cui all'articolo 1, comma 1, presentano una relazione sull'attivita' svolta al Ministro della solidarieta' sociale, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' dei medesimi e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della solidarieta' sociale. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti degli organismi di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere confermati una sola volta, nel caso di proroga della durata degli organismi medesimi.