Le spese di funzionamento degli organismi di cui al comma 1 sono ridotte del trenta per cento rispetto all'esercizio finanziario 2005.
Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'articolo 29 opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Conferma degli organismi esistenti
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Riordino del Nucleo di valutazione e verifica del Ministero degli affari esteri
Comma 2
Il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di seguito denominato: «Nucleo», istituito presso il Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e' composto dal Direttore generale dell'integrazione europea, che lo presiede, dal Capo dell'Unita' speciale delle regioni della Segreteria generale, da rappresentanti delle Direzioni generali, e da quattro esperti esterni, di cui uno con funzioni di coordinatore, nominato dal Ministro degli affari esteri.
I componenti esterni sono nominati dal Presidente del Nucleo, sentito il Capo di Gabinetto del Ministro. La proposta di designazione e' compiuta sulla base di una adeguata esplorazione del mercato, sentiti gli organismi rilevanti nelle materie pertinenti e sentito il parere del Capo di Gabinetto, nel rispetto del principio di pari opportunita' tra uomini e donne, tra esperti di comprovata esperienza nelle metodologie di valutazione, nelle materie delle relazioni internazionali degli operatori economici, della societa' civile e delle istituzioni pubbliche, o nelle discipline collegate alle analisi ed alla implementazione di progetto e programma in contesto internazionale. La durata dell'incarico conferito ai componenti esterni non puo' superare quella di vigenza residua del nucleo. L'incarico e' rinnovabile.
Emolumenti e modalita' di svolgimento dell'incarico dei componenti esterni a tempo pieno od a tempo parziale sono definiti dal Presidente del Nucleo. Gli emolumenti sono definiti in relazione alle esperienze professionali comprovate, e non possono superare i valori di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 giugno 1998, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
I componenti del Nucleo in rappresentanza delle Direzioni generali sono designati dal Direttore generale competente che comunica i loro nominativi al Presidente del Nucleo ed al Capo di Gabinetto del Ministro.
Art. 4
#Comma 1
Durata e proroga degli organismi
Comma 2
Gli organismi di cui al presente provvedimento durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1, ciascuno degli organismi suddetti presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro degli affari esteri, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione, di cui all'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, circa la perdurante utilita' degli organismi stessi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti di ciascun organismo restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organismo stesso.
Art. 6
#Comma 1
Risorse finanziarie
Comma 2
Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i compensi gravanti sul bilancio dello Stato dei componenti dell'organismo di cui all'articolo 2 sono ridotti del trenta per cento rispetto all'anno finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'articolo 29 opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.
Art. 7
#Comma 1
Pari opportunita' tra uomini e donne
Comma 2
I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini.